Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2017, n. 24541

Tributi - IVA - Omessa dichiarazione - Credito d'imposta maturato - Trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d'imposta successivo - Esclusione

 

Rilevato che

 

L.G. s.n.c. e i soci M.G. e M.B. proposero ricorso avverso alcuni avvisi d'accertamento con cui fu accertato il maggior reddito della società, per il 2005, e la proporzionale quota di partecipazione in capo ai due soci.

La Ctp, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, annullando la ripresa a tassazione relativa all'indetraibilità dell'iva, ex art. 55 del d.p.r. n. 633/72, in mancanza dei registri e delle liquidazioni periodiche dell'imposta, e quella fondata sugli accertamenti bancari, disapplicando le sanzioni irrogate.

L'Ufficio propose appello, e i contribuenti l'appello incidentale, entrambi respinti dalla Ctr.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi. Resistono i contribuenti con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso; è stato altresì proposto ricorso incidentale avente ad oggetto l'accertamento del debito fiscale pari a euro 13.592,00; gli stessi hanno altresì depositato memoria difensiva.

Con il primo motivo, è stata denunziata la violazione dell'art. 55 del d.p.r. n. 633/72, lamentando che la Ctr erroneamente aveva riconosciuto la detraibilità dell'iva sugli acquisti, poiché la società aveva omesso di presentare la dichiarazione iva del 2005 e di tenere i registri, non effettuando le liquidazioni periodiche iva.

Con il secondo motivo - in subordine rispetto al primo - è stata denunziata l'insufficiente motivazione di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Ctr, nel ritenere la detraibilità Iva sugli acquisti, omesso di esaminare la motivazione dell'avviso d'accertamento, in ordine ai rilievi afferenti all'omessa dichiarazione Iva e della tenuta dei registri, nonché all'omissione delle liquidazioni periodiche Iva.

Con il terzo motivo, è stata denunziata l'insufficiente motivazione, lamentando che la Ctr, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che le indagini finanziarie non fossero attendibili, poiché mera duplicazione dei prospetti analitici riportati nel p.v.c. n. 223 redatto dalla G.d.f., non esaminando i due p.v.c., aventi diverso oggetto (il primo riguardava il rilievo dell'omessa presentazione della dichiarazione e la ricostruzione della contabilità previo esame delle fatture).

Con il quarto motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/97, lamentando che la Ctr aveva erroneamente disapplicato le sanzioni, poiché la norma invocata disciplinava una diversa fattispecie.

Con il quinto motivo, in subordine rispetto al quarto, è stata denunziata insufficiente/omessa motivazione circa l'incolpevole affidamento della società sul presupposto che il consulente cui si era affidata era stata condannato in sede penale per il reato di truffa nei confronti del contribuente.

Il ricorso principale è fondato.

Il primo motivo va accolto.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di i.v.a. (da cui non vi è motivo di discostarsi), in caso di inosservanza dell'obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente, è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell'imposta, la possibilità di recuperare il credito d'imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d'imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza (Cass., n. 20040/11).

Nel caso concreto, dagli atti emerge che il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale e di provvedere alle liquidazioni periodiche iva, sicché il diritto alla detrazione, riconosciuto dalla Ctr (in maniera alquanto generica, senza alcun riferimento alle suddette dichiarazioni), non sussiste.

Il secondo motivo è parimenti fondato, riguardando il vizio motivazionale sulla medesima questione.

Invero, la Ctr ha omesso di esaminare i rilievi concernenti l'omessa dichiarazione annuale e l'omessa liquidazione dell'imposta, non affrontando dunque la questione del diritto alla detrazione nel caso di tali omissioni.

Il terzo motivo è fondato.

La Ctr non ha esplicitato i motivi del convincimento riguardante l'asserita duplicazione degli accertamenti contenuti nei due processi verbali di constatazione, riportandosi del tutto genericamente alla decisione di primo grado.

In particolare, l'Agenzia ricorrente ha allegato e riprodotto il contenuto dei due p.v.c., da cui si evince la diversità dei rilievi ivi formulati che induce, dunque, ad escludere la lamentata riproduzione delle medesime contestazioni.

Né è pertinente il riferimento al procedimento d'accertamento con adesione, nel cui ambito l'ufficio ridusse l'ammontare dei versamenti non giustificati, in quanto dallo stesso controricorso emerge che fu il contribuente a non accettare le conclusioni del predetto procedimento che, pertanto, fu espletato senza esito fruttuoso.

Per quanto esposto, deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal giudice d'appello sia carente ed insufficiente in ordine al contenuto dei due p.v.c.

Il quarto motivo è parimenti da accogliere, in quanto la Ctr non ha applicato correttamente l'art. 6 del d.lgs. n. 472/97, avendo ritenuto che fossero da disapplicare le sanzioni irrogate risultanti dagli avvisi d'accertamento impugnati, poiché gli addebiti sarebbero stati da ascrivere alla condotta omissiva di una terza persona, commercialista incaricata dal contribuente.

Al riguardo, a norma dell'art. 6 citato, comma 3°, il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, fattispecie non ricorrente nel caso in esame.

Infatti, nel caso concreto, non viene in rilievo il mero mancato pagamento dei tributi causato da fatto illecito di terzo, poiché al contribuente sono state ascritte l'omessa presentazione delle dichiarazioni, l'omessa registrazione delle fatture e l'omessa tenuta delle scritture contabili; omissioni che si sono protratte per vari anni, come si evince dagli atti, prima della denuncia nei confronti del terzo cui il contribuente affidò l'incarico di curare glia adempimenti fiscali in questione.

Pertanto, al contribuente va anche imputata la responsabilità omissiva di non aver adeguatamente vigilato in ordine al regolare e corretto adempimento del mandato conferito al soggetto, poi denunciato.

Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente, essendo stato dedotto in subordine dello stesso e attenendo a vizio motivazionale.

Il ricorso incidentale è invece inammissibile, in quanto diretto ad un accertamento di merito, afferente alla determinazione dell'esatto importo del debito fiscale; inoltre, esso è da ritenere assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, che implica il rinvio alla Ctr, anche per l'esame dei fatti oggetto dello stesso ricorso incidentale.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo, secondo terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti il quinto motivo.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.