Trasporto merci internazionale, le indicazioni Inps per l'esonero contributivo triennale

Con circolare n. 167 del 10 novembre 2017, l’Inps fornisce le indicazioni amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale

Come noto, a decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, è stato previsto, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, un beneficio consistente nell’esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura dell’80% (art. 1, co. 651, L. 28 dicembre 2015, n. 208). La durata dell’esonero è stabilita in un triennio e decorre dal mese successivo alla data di raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al mese di paga di novembre 2018.
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata (art. 1, co. 3, L. n. 142/2001). Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, sia per conto terzi che in conto proprio, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano, che svolgano attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.
Quanto alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, il calcolo delle 100 giornate deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2016, considerando anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia. Nel caso di trasporto internazionale effettuato da una pluralità di conducenti, che si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero spetta per tutti i conducenti impegnati nell’attività. I veicoli utilizzati devono altresì essere equipaggiati con tachigrafo digitale; a tal fine, gli organi preposti al controllo sono tenuti a esaminare la documentazione di trasporto (lettera di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio), la carta tachigrafica del conducente da cui possa emergere il territorio attraversato e l’attività di guida effettuata, nonché le buste paga dei lavoratori per i quali si intende godere dell’esonero contributivo.
L’esonero può essere fruito entro i limiti di importo previsti per gli aiuti de minimis (art. 3, par. 2, Regolamento UE n. 1407/2013):
- 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
- 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari.
Peraltro, se un’impresa che effettua trasporto di merci esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, alla medesima si applica tale ultimo massimale, a condizione che dall’attività di trasporto essa non tragga un vantaggio superiore a 100.000 euro e che non si utilizzino aiuti de minimis per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
La legittima fruizione dell’esonero è, infine, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle seguenti condizioni (art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006):
- possesso del DURC;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica "TRAS.INT.", disponibile all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sul sito internet www.inps.it.
L’esonero, non cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche, può essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.