Mutuo per ristrutturazione, detraibilità degli interessi in capo al coniuge superstite

Il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, che ha provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129/E)

Il TUIR (art. 15, co. 1-ter, Dpr n. 917/1986) ha previsto la detraibilità nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore ad euro 2.582,28 di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell'abitazione principale, dove per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ovvero gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il legislatore vincola, tuttavia, detta detrazione ad alcune condizioni:
1. l'unità immobiliare che si costruisce sia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
2. l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
3. il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
4. i lavori di costruzione debbano essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
5. il mutuo venga stipulato nei sei mesi antecedenti all'inizio dei lavori di costruzione ovvero nei diciotto mesi successivi.
La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia specificatamente indicato che i lavori eseguiti rientrino nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia previsti dall’apposita normativa. In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.
Quanto, poi, alla destinazione del mutuo ipotecario al finanziamento della costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, la destinazione del mutuo deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dall'istituto bancario o, in via residuale, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.
Ciò premesso, nel caso in cui due coniugi contraggono un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione, a seguito della morte di uno di essi e della successiva voltura di detto finanziamento a nome del coniuge superstite, quest’ultimo può detrarsi l'intera quota di interessi passivi, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell'abitazione principale.
Il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.
Sebbene tale orientamento di prassi sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio può applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale.
In tale fattispecie, quindi, il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, che ha provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.