Prassi - INPS - Messaggio 18 ottobre 2017, n. 4067

Chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia e circa la valutazione delle istanze di proroga.

 

1) Termine di presentazione delle domande di CIGO

Il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 ha stabilito, tra l’altro, che: ".........la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa".

La predetta disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e, quindi, dal 24/09/2015.

Il comma 3 dello stesso articolo 15 ha, altresì, previsto che, qualora l’istanza in argomento sia presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.

Al riguardo, l’Istituto, con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, ha chiarito che, nel computo del predetto termine dei 15 giorni, si esclude, secondo i principi generali, il giorno iniziale e, inoltre, ha precisato che se il giorno di scadenza è contestuale ad una festività nazionale la stessa è prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva.

Il d.lgs. n. 185/2016, nell’apportare disposizioni integrative e correttive alla normativa in parola ha novellato il predetto art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, facendo salve dall'applicazione del termine di presentazione di 15 giorni di cui sopra "......le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento".

La suddetta disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8/10/2016, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 185/2016.

Ciò premesso, è emerso, dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di rado, le aziende che presentano domanda di CIGO per EONE omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, allorquando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.

Ed invero, l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo "data inizio effettivo" presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo "data inizio effettivo" è attivabile la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante.

È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo.

Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.

Tale condotta comporta il rigetto della domanda per "fuori termine" in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.

Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

 

Esempio

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.

Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.

Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l’azienda potrà ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.

 

Esempio

Se l’azienda ha presentato, entro il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione "fuori termine" per entrambi gli eventi e l‘azienda potrà presentare nuovamente domanda esclusivamente per l’evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di CIGO che alla data del presente messaggio risultano in corso di istruttoria o, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.

 

Esempio

Se l’azienda ha presentato, entro il 30 settembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017 mentre dovrà essere confermato il rigetto per l’evento meteo del 31 luglio 2017.

 

2) Istanze di proroga della CIGO

L’art. 12, comma 1, del d.lgs. 148/15 prevede che «le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.».

Rispetto al precedente art. 6 della l. 164/75, è venuto meno il riferimento ai "casi eccezionali" che determinavano la possibilità di richiedere le proroghe.

A tal riguardo si noti che, in origine, e proprio in virtù di tale eccezionalità, era un diverso Organo ad avere competenza decisoria in merito, ossia il Comitato speciale di cui all’art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n.788.

Successivamente, in base all’art. 26 della legge n. 88 del 9.3.89, detto Comitato è stato sostituito dal Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti (GPT), con competenze limitate alla sola decisione dei ricorsi e non avente quindi più funzioni decisorie in merito alle richieste di proroga di CIG oltre le 13 settimane.

Già sotto la previgente normativa si assisteva a un progressivo affievolirsi della caratteristica di eccezionalità delle proroghe di CIGO, determinata sia - come visto - dall’assimilazione delle stesse alle prime istanze per quanto riguarda le competenze decisorie, sia dagli orientamenti amministrativi che hanno reso possibile la concessione delle proroghe stesse con ampi margini di valutazione.

A tal proposito, ad esempio, il messaggio n. 6990 del 27.3.2009 (applicazione dell’art. 6 l. 164/75 - ripresa dell’attività produttiva - proroghe trimestrali) ribadiva che «dal testo normativo (...) appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO (...).

La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria».

Sebbene dalla normativa oggi vigente (art. 12 d.lgs. 148/15) sia scomparso il riferimento all’eccezionalità dal testo della norma relativa alle proroghe CIGO, dall’esame dei ricorsi al Comitato Amministratore della G.P.T. emergono ancora prassi difformi nelle istruttorie, atteso che in alcuni casi l’istanza è rigettata poiché la data di ripresa dell’attività lavorativa indicata nella domanda presentata dall’azienda risulta coincidente con l’inizio di una proroga del periodo di CIGO originariamente richiesto.

A tal proposito, si ribadisce che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. In tali casi, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno ma andrà vagliato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.