Prassi - INAIL - Nota 17 ottobre 2017, n. 17836

Eventi sismici del 2016 e del 2017. Invio dei provvedimenti di richiesta di pagamento dei premi speciali di rata 2017.

 

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale nel corso del 2016 e del 2017 l’Istituto ha escluso dall’elaborazione e quindi dalla spedizione le richieste di premio anticipato a titolo di rata 2017 per le polizze speciali facchini, apparecchi RX, sostanze radioattive e pescatori relative ai soggetti assicuranti la cui sede dei lavori è ubicata in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

Quanto sopra, in attesa che la Direzione centrale organizzazione digitale predisponesse i codici per gestire la sospensione dei pagamenti per i soggetti interessati.

L’esclusione ha interessato anche soggetti assicuranti che non intendono avvalersi della facoltà di fruire della sospensione dei pagamenti, nonché tutti i soggetti assicuranti con sede operativa nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, sebbene per questi la sospensione si applichi limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità dell’azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A seguito del completamento degli adeguamenti procedurali e del rilascio nel mese di agosto dei codici di agevolazione, le suddette richieste di pagamento sono state elaborate e spedite nel corrente mese di ottobre.

Al fine di ricomprendere nella richiesta aggregata corrispondente al codice di agevolazione i pagamenti riferiti ai soggetti aventi diritto alla sospensione, i relativi titoli hanno assunto la data di scadenza originaria.

Pertanto, sui provvedimenti di richiesta dei premi speciali notificati nei giorni scorsi vengono riportate le seguenti date di pagamento:

- premio delle rate anticipate della polizza facchini relativi ai primi tre trimestri del 2017, scadenza rispettivamente 16 febbraio, 17 aprile e 17 luglio 2017 (NOTA 1);

- premio delle rate anticipate della polizza pescatori relativi all’anno 2017 scadenza

- per la rata di gennaio e febbraio 2017 16 febbraio 2017,

- per la rata di marzo 16 marzo 2017

- per la rata di aprile 18 aprile 2017

- per la rata di maggio 16 maggio 2017

- per la rata di giugno 16 giugno 2017

- per la rata di luglio 17 luglio 2017

- per la rata di agosto 21 agosto 2017

- per la rata di settembre 18 settembre 2017

- premio della rata anticipata della polizza apparecchi RX per l’anno 2017 scadenza 16 febbraio 2017;

- premio della rata anticipata della polizza sostanze radioattive per l’anno 2017 scadenza al 16 febbraio 2017.

Tutto ciò premesso, i pagamenti delle rate di premio saranno ovviamente considerati nei termini, purché effettuati entro il 16 ottobre 2017, prima data utile successiva alla ricezione della richiesta dai pagamento.

Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000 per il periodo che intercorre tra la data della scadenza originaria riportata nel provvedimento e il 16 ottobre 2017.

Ad esempio: una cooperativa di facchinaggio con sede dei lavori a Spoleto, che non ha subito danni a seguito degli eventi sismici, ha ricevuto nei primi giorni del mese di ottobre i provvedimenti con le richieste di premio relative ai primi tre trimestri del 2017, aventi scadenza rispettivamente16 febbraio, 17 aprile e 17 luglio 2017, nonché il provvedimento relativo alla richiesta di premio per il terzo trimestre 2017 in scadenza al 16 ottobre 2017.

La cooperativa in discorso non è destinataria della sospensione dei versamenti ex articolo 48 del decreto legge 189/2016 e deve quindi corrispondere l’intero ammontare dei premi richiesti con i provvedimenti in discorso entro il 16 ottobre p.v. Il versamento effettuato entro tale termine non dà luogo all’applicazione di sanzioni civili per omissione.

Fermo restando che la Direzione Centrale Organizzazione Digitale ha assicurato che sono stati inseriti i necessari controlli per evitare l’elaborazione e la spedizioni delle sanzioni civili, eventuali titoli erroneamente elaborati con procedura centralizzata sono da considerarsi nulli.

 

---

Nota:

1) La presente annulla e sostituisce la nota interna prot. 17604 del 13.10.2017.