Agevolazione prima casa in comunione: salvo il beneficio senza cambio di residenza

L’agevolazione prima casa su immobile acquistato dal contribuente in comunione legale con la moglie non decade in caso di mancato trasferimento della residenza nel termine decadenziale dei 18 mesi nel comune in cui è situato l’immobile, dovuto per la cessione della propria quota alla moglie per separazione consensuale (Corte di cassazione - ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023).

A stabilirlo è stata la Corte di cassazione che con l’ordinanza n. 22023/2017 ha accolto il ricorso di un contribuente a seguito di revoca delle agevolazioni cd. "prima casa" su immobile acquistato con la moglie, per non aver trasferito la residenza nello stesso comune dell’immobile entro il termine dei 18 mesi dalla data del rogito. In particolare, il contribuente non aveva provveduto al trasferimento della residenza per la sopravvenuta cessione della propria quota del 50% alla moglie, entro il termine decadenziale, in luogo dell’indennità di mantenimento ed in adempimento di una condizione di separazione consensuale. In tal senso, il contribuente era nell’impossibilità di trasferirvi la residenza.

Il ricorso del contribuente è stato accolto dai giudici della Corte essenzialmente per i seguenti motivi.
In primo luogo, i giudici hanno precisato che in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione ed inoltre in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell'autonomia privata nell'ambito della disciplina dei rapporti familiari, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetti "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

Tali principi valgono anche rispetto all’impegno al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici "prima casa", trattandosi di fattispecie che condivide la stessa peculiare funzione economico-sociale di atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge.