Le ultime Faq sulla comunicazione dati fatture

In vista della prossima scadenza del 28 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, alcune risposte sulla comunicazione dati fatture, relativamente alle Agenzie di viaggio, al campo codice fiscale per le operazioni effettuate nei confronti di controparte estera e alle fatture ricevute da soggetti situati in territori non UE.

Agenzie di viaggio

Relativamente ai documenti da includere nella comunicazione è stato precisato che devono essere inseriti nella comunicazione i documenti emessi in base alla data di annotazione sul registro Iva vendite, come già previsto per gli autotrasportatori e specificato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87/2017.

Per le operazioni di vendita tramite intermediario,l’art. 4, co. 2, D.M. n. 340/1999 prevede la possibilità di emettere le fatture intestate al cliente domiciliato presso l’agenzia di viaggi intermediaria; in tal senso, le agenzie di viaggi organizzatrici emettono fattura intestata al cliente senza raccogliere i dati anagrafici di residenza o domicilio dello stesso, ma domiciliando presso l’agenzia di viaggi intermediaria. In tal caso, nella comunicazione dati fattura devono essere riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura; di conseguenza viene riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell'agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l'agenzia viaggi intermediaria. Nella comunicazione va, in ogni caso, riportato l'identificativo fiscale (CF o Partita IVA) del cliente così come indicato nella fattura.

Per le commissioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie, le agenzie viaggi organizzatrici emettano fatture per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle relative provvigioni. Tali documenti vengono annotati dall'agenzia viaggi organizzatrice sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, mentre vengono annotati dall'agenzia viaggi intermediaria nel registro Iva vendite senza annotazione dell'imposta, assolta dall'agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge.
Nello specifico tali provvigioni, su viaggi UE, sono soggette ad Iva 22%, mentre non sono imponibili su viaggi extra UE.
In tali casi, le agenzie organizzatrici, che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 - inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.
Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa per loro conto dall’organizzatore, compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare l'imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Campo codice fiscale

È stato chiarito che nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 <Codice Fiscale> è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>.
Pertanto, in caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale, i campi da valorizzare sono:
- ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice> (nel primo campo deve essere inserito l'identificativo del paese comunitario e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto);
- ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice> (nel primo deve essere inserito l'identificativo del paese extracomunitario e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone);
- ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice> (nel primo campo deve essere inserito l'identificativo del Paese comunitario e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone).

Fatture ricevute da soggetti situati in territori esclusi dall’UE

In caso di fatture ricevute da Isole Canarie l’operazione è assimilata ad una importazione EXTRAUE e nella predisposizione del file dati fatture ricevute deve essere valorizzato l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9", come indicato al punto 4 della Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017.