Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 17 luglio 2017

Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI

 

Art. 1

Definizioni

 

a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;

b) «DGPIPS»: Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero;

c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

d) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

e) «PON I & C»: Programma operativo nazionale «Impresa e competitività» 2014-2020 FESR - Asse III «Competitività PMI» Priorità di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale»;

f) «TEM»: figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa;

g) «PMI»: impresa/e di dimensione micro, piccola e media, per come definita/e all'allegato n. 1 del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

h) «contratto di rete»: contratto sottoscritto tra due o più soggetti imprenditoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;

i) «soggetto/i proponente/i»: PMI ovvero aggregazione/i di PMI costituita/e attraverso la stipula di un contratto di rete, che presentano istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul presente decreto;

j) «soggetti/o beneficiari/o»: soggetti/o proponenti/e ammessi/o alle agevolazioni a valere sul presente decreto;

k) «società di temporary export management»: società di capitali accreditate a fornire, per il tramite dei TEM, servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d'impresa ai soggetti beneficiari del presente intervento agevolativo;

l) «regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia;

m) «elenchi beneficiari»: elenchi di cui al decreto direttoriale del 16 novembre 2015, nonché ai decreti dirigenziali del 25 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016, riportanti le società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2015;

n) «start-up innovative»: imprese definite all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25;

o) «PMI innovative»: imprese definite all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ed iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2 del suddetto art. 4;

p) «rating di legalità»: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza.

 

Art. 2

Risorse finanziarie e gestione dell'intervento

 

1. Le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2017 destinate all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è incrementata con ulteriori euro 18.000.000,00 a valere sulle risorse del PON I&C, ripartiti sulla base dell'effettivo utilizzo in tre annualità, ciascuna di importo pari a euro 6.000.000,00, da destinare esclusivamente agli interventi finanziati nelle regioni meno sviluppate.

3. Con successivi provvedimenti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, in qualità di autorità di gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle procedure attuative di gestione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in coerenza con le procedure del sistema di gestione e controllo del PON I&C.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono a carico della contabilità speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse».

5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, sono previste tre riserve finanziarie:

a) una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità;

b) una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative;

c) una quota pari al 60% è destinata alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGPIPS può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite del 7% del loro ammontare.

 

Art. 3

Finalità dell'intervento

 

1. Il presente decreto disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o più TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa.

2. Con i successivi provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, sono specificati i servizi consulenziali oggetto del contratto tra i soggetti beneficiari e le società di temporary export management.

 

Art. 4

Soggetti beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso; il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up innovative;

e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento de minimis;

f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all'art. 1 del Regolamento de minimis;

g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del Regolamento de minimis;

h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, le PMI, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete; in tal caso il possesso del requisito previsto al comma 1, lettera d), può essere accertato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle suddette PMI.

 

Art. 5

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni sono concesse, nell'ambito del Regolamento de minimis, sotto forma di:

a) contributi «voucher early stage», di importo pari a euro 10.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la società di temporary export management di importo almeno pari, al netto dell'IVA, ad euro 13.000,00;

b) contributi «voucher advanced stage», di importo pari a euro 15.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la società di temporary export management di importo almeno pari, al netto dell'IVA, ad euro 25.000,00.

2. Con riferimento al «voucher early stage», per i soggetti proponenti già assegnatari, come risultante dagli elenchi beneficiari, delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2015, l'importo del voucher è pari a euro 8.000,00, fermo restando l'importo minimo del contratto di cui al comma 1, lettera a).

3. Al fine di assicurare un più efficace sostegno ai soggetti proponenti del «voucher advanced stage», è prevista la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo, di importo pari a euro 15.000,00, il cui ottenimento è subordinato alla presentazione di un progetto di internazionalizzazione, da realizzarsi anche con il concorso del TEM messo a disposizione dalla società di temporary export management, in grado di produrre ricadute positive sui volumi di vendita all'estero; le modalità e le condizioni di concessione ed erogazione del suddetto contributo aggiuntivo sono definite con i successivi provvedimenti direttoriali di cui all'art. 8, comma 1.

4. In sede di presentazione delle istanze di agevolazione, ciascun soggetto proponente può presentare un'unica domanda, optando per una delle tipologie di voucher di cui al comma 1.

 

Art. 6

Elenco delle società di temporary export management

 

1. Con decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi è istituito, in sostituzione di quanto disposto con analogo provvedimento del 1° settembre 2015, l'elenco delle società di temporary export management, con le modalità e sulla base dei requisiti previsti ai commi successivi.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le società che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) essere costituite nella forma di società di capitali ovvero di consorzi tra imprese;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

e) aver svolto con esito positivo e attraverso la messa a disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle società di temporary export management, almeno 8 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il possesso di tale requisito non è richiesto per le società di servizi delle associazioni imprenditoriali rappresentative ai sensi dell'art. 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario che sia riscontrata l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

4. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, sono definiti con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

5. L'elenco delle società di temporary export management riporta, a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a classi di risultato, determinate sulla base del rapporto tra il numero di voucher correttamente rendicontati e il numero dei contratti di servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia di voucher di cui all'art. 5, comma 1. I criteri e le modalità di individuazione delle suddette classi di risultato sono specificati con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

 

Art. 7

Spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente decreto le spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione erogati da una delle società di temporary export management per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 6.

2. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il contratto di servizio di cui al comma 1 deve risultare conforme a quanto stabilito dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

 

Art. 8

Presentazione domande e concessione delle agevolazioni

 

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti con successivi decreti del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2, comma 5, nonché della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4.

3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, si procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito con i successivi provvedimenti di cui al comma 1.

5. Entro sessanta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 1 e pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio stipulato con una delle società di temporary export management presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.

 

Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione, a fronte della presentazione di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali e tenuto conto di quanto previsto all'art. 132 del reg. (UE) 1303/2013, si provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) accertare la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata e il contratto di servizio trasmesso ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 5;

d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art. 5, comma 3, verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma 3.

 

Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

 

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente decreto, sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE) 1303/2013, nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del voucher e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

c) garantire, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla società di temporary export management;

d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;

e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell'attività di audit;

g) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento, per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle risorse finanziarie del PON I & C, agli obblighi fissati ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013;

h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 71 del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni.

 

Art. 11

Revoche

 

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4;

b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10;

d) in tutti gli altri casi previsti dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, nonché dalla normativa di riferimento.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 settembre 2017, n. 218.