Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 settembre 2017, n. 21578

Tributi diretti - IRPEF - Accertamento - Associazioni sportive dilettantistiche - Costi di sponsorizzazione - Deduzione - Condizioni

 

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR delle Marche, relativa ad un avviso d'accertamento in tema d'Irpef per il 2008, per una ripresa a tassazione dovuto al mancato riconoscimento e alla ritenuta indeducibilità per difetto d'inerenza, delle spese di sponsorizzazione sostenute da C.R. a favore di due associazioni dilettantistiche. L'ufficio ha, pertanto, denunciato la violazione dell'art. 109 del DPR n. 917/86, dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. (primo motivo), dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/92, dell’'art. 90 della legge n. 289/2002, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. (secondo motivo), in quanto, erroneamente, i giudici d'appello hanno ritenuto inerenti i costi di sponsorizzazione delle due società dilettantistiche, all'esercizio dell'attività d'impresa della società contribuente, nonostante l'elevato importo, avuto riguardo agli altri costi sostenuti dall'impresa per il personale o per gli oneri diversi di gestione (p. 23 ricorso), alla scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate, appartenenti allo stesso ambito territoriale dove la società contribuente aveva sede, tenendo conto che i costi dovevano essere strumentali alla promozione dell'immagine di un'impresa - avente ad oggetto l'attività di commercio di accessori e macchinari per calzature - con clientela quasi esclusivamente estera e senza aver concretamente dimostrato di aver acquisito nuovi clienti locali.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso non merita accoglimento.

In riferimento al secondo motivo, da esaminare per primo in quanto logicamente prioritario, lo stesso è infondato, in quanto, sebbene con argomentazioni in diritto non ineccepibili (condivisione dell'eccezione d'inammissibilità della questione e poi esame nel merito della stessa questione e condivisione in ordine alla utilizzabilità nella specie del disposto dell'art. 90, comma 8, citato), la CTR ha fornito una sua sufficiente motivazione, non inferiore al minimo costituzionale, in merito al riconoscimento delle spese di sponsorizzazione, con una soluzione discutibile ma, comunque, comprensibile.

Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

Innanzitutto, la questione dell'applicabilità dell'art. 90 della legge n. 289/2002 è ammissibile, anche se proposta solo in appello, trattandosi di questione di mero diritto sulla base di presupposti di fatto (essere le società sponsorizzate associazioni sportive dilettantistiche e essere l'importo delle sponsorizzazioni non superiore a 200.000 euro) pacifici in atti. Nel merito, l'art. 90 comma 8 della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro (Cass. ord. n. 7202/17, 5720/16), quindi, inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poiché l’ufficio ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è soggetto al doppio del contributo unificato (Sez. 6 - L. Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550)

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.