Prestazioni integrative del FIS, i criteri di definizione delle istanze (1/2)

Con circolare n. 130 del 15 settembre 2017, l’Inps illustra i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico, i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, nonché dell’assegno di solidarietà, a seguito dell’emanazione del D.M. n. 94033/2016, disciplinante l’istruttoria ai fini dell’approvazione delle istanze Cigs.

L’assegno ordinario è una prestazione ulteriore che il FIS garantisce, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. L’assegno è garantito:
- in relazione alle causali previste dalla normativa in materia Cigo, ad esclusione delle intemperie stagionali, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016, per le istanze di intervento al FIS presentate dal 29 giugno 2016 (il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro);
- per le causali della riorganizzazione e della crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività, nel rispetto dei criteri istruttori di cui al D.M. n. 94033/2016, per le istanze presentate dal 9 febbraio 2016.
Nello specifico, la riorganizzazione aziendale si sostanzia nella necessità di porre in essere interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva del datore di lavoro nell'ambito di un programma finalizzato in ogni caso ad un consistente recupero occupazionale. A tal fine, dunque, il datore di lavoro istante deve presentare un programma in tale ottica, anche laddove vada ridefinito l’assetto societario e del capitale sociale, ovvero vi sia ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva.
Il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale volta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne.
Il valore medio semestrale annuo degli investimenti previsti nel programma, riferito alle unità produttive interessate dall’intervento, deve essere superiore al valore medio semestrale degli investimenti della stessa tipologia operati nell’anno precedente. Non è necessario che vi sia coincidenza tra il soggetto che effettua gli investimenti ed il datore di lavoro, purché gli investimenti siano funzionali al piano.
Le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare, specie laddove esse interessino lavoratori impiegati presso più unità operative.
Nel programma devono poi essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati, nella misura minima del 70%; per recupero occupazionale si intende, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario di lavoro, anche il loro riassorbimento degli stessi all’interno di unità produttive di altre imprese.
Infine, il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
Per quanto concerne la fattispecie di crisi aziendale, invece, essa consiste in uno stato di grave difficoltà economica dell’impresa, rilevabile da indicatori economico finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa e indebitamento), da cui emerga, nell’anno precedente l’istanza di accesso all’assegno ordinario, un andamento a carattere negativo ovvero involutivo e un ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale (inteso come assenza di nuove assunzioni, specie quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziare). Al riguardo, però, non è esclusa in toto la possibilità, per il datore di lavoro istante, di procedere a nuove assunzioni o di avervi proceduto nel periodo di riferimento. Le assunzioni sono consentite laddove il datore di lavoro ne motivi la necessità e la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’intervento integrativo (ad esempio, l’assunzione di un lavoratore specializzato la cui professionalità non è presente nell’organico aziendale e indispensabile per il rilancio dell’azienda o l’assunzione a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti per maternità). Il datore di lavoro è inoltre tenuto a presentare:
a) una specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
b) un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri, fornendo così la garanzia della continuazione dell’attività e della salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. Peraltro, qualora nel corso del trattamento integrativo o al termine dello stesso, siano previsti esuberi strutturali, l’impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, licenziamenti collettivi). In via generale non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale presentati da imprese che:
- abbiano iniziato l’attività produttiva nell’anno antecedente alla richiesta di assegno ordinario;
- non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;
- nell’anno antecedente l’istanza abbiano subito significative trasformazioni societarie, salvo che queste siano avvenute tra datori di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità di contenimento dei costi di gestione, ovvero che comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Alternativamente, la crisi aziendale può derivare da un evento improvviso ed imprevisto, esogeno al datore di lavoro e pertanto da valutare sulla base di criteri diversi. In particolare, il datore di lavoro istante deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale lo stesso ha prodotto gli effetti negativi, la completa mancanza di correlazione dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Il datore di lavoro deve comunque presentare un piano di risanamento finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione; qualora nel corso del trattamento integrativo o al termine dello stesso siano previsti esuberi strutturali, l’impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi... (continua)