Nessun obbligo di contraddittorio per tributi non armonizzati

La Corte di Cassazione, con ordinanza 5 settembre 2017, n. 20799, ha ribadito che ai fini degli accertamenti IRPEF e IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, vertendosi in ambito di "indagini a tavolino".

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che, conformemente alla decisione della CTP, ha rigettato il suo appello nei confronti della contribuente in relazione ad avviso di accertamento per IRPEF ed IRAP.
Per l’Amministrazione ricorrente i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto nullo l’avviso di accertamento impugnato perché notificato prima del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni, rilevando come nella fattispecie in esame non vi fosse stato alcun accesso, trattandosi di accertamento cd. a tavolino, sulla base dell’acquisizione di documenti richiesti dal Fisco e forniti dalla contribuente a seguito di risposta al questionario ad essa inviato.
Per la Suprema Corte, il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il principio secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.
Nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, per cui deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all’emissione dell’atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell’atto.
Né la contribuente ha evidenziato profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla stessa decisione delle Sezioni Unite nell’escludere dubbi di costituzionalità del difetto del previo espletamento del contraddittorio endoprocedimentale nell’espletamento di accertamenti a tavolino aventi ad oggetto tributi non armonizzati.
Il ricorso va dunque accolto.