Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti

L’Inps, con messaggio n. 3505/2017, rende noto che non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Istituto non potrà più gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.

Con messaggio Inps n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
Con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione dall'imposta sui redditi di cui all’art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017.

Ciò premesso, l’Istituto precisa che in base al disposto di cui al comma 211 in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte dell’Inps, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.