Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20811

Tributi - Agevolazioni tributarie - Accertamento - Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Art. 8, L. n. 388/2000 - Credito d'imposta - Acquisto beni strumentali nuovi

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. La società M. s.r.l. in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione il credito d'imposta ex articolo 8 della legge 388/2000, derivante dall'acquisto di un capannone industriale, utilizzato in compensazione nell'anno 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sul rilievo che la società non poteva considerarsi decaduta dall'agevolazione per aver concesso in uso a terzi il capannone entro il biennio dall'acquisto, posto che la norma non prevedeva che il bene, prima del decorso di due anni dalla messa in funzione del bene, non potesse essere concesso in uso a terzi. Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'effettivo utilizzo del bene ai fini produttivi, occorreva avere riguardo al 4 luglio 2006, data in cui aveva avuto luogo l'accertamento, e non già al 2009, anno in cui aveva avuto luogo il recupero del credito.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi.

La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell'art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 8, comma 7, della legge 388/2000. Sostiene che la norma citata fa conseguire la perdita del diritto all'agevolazione consegue all'aver ceduto il bene in uso a terzi entro il quinquennio dall'acquisizione.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., perché dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato evincere se la CTR abbia considerato il motivo di appello con cui l'Ufficio si era doluto del fatto che la contribuente non aveva neppure fornito la prova che il bene fosse stato utilizzato nel ciclo produttivo entro lo scadere del quinquennio.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente, afferente l'asserito difetto di autosufficienza, è infondata. Ciò in quanto il ricorso contiene l'esposizione dei fatti di causa, l'indicazione dei capi della sentenza impugnata e le ragioni poste a fondamento dei motivi di censura, secondo quanto dispone l'art. 366 cod. proc. civ.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è fondato. Invero l'art. 8, comma 7, della legge n. 388/2000 prevede: "Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".

Ora, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il beneficio del credito d'imposta per nuovi investimenti, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perché sussista il requisito della strumentalità indicato è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l'oggetto stesso della propria attività di impresa (Cass. n. 3310 del 11/02/2009). Nel caso che occupa la contribuente ha acquisito un bene ultimato (il capannone industriale) e lo ha ceduto a terzi per finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del decorso del quinquennio dall'acquisto, per il che l'agevolazione deve ritenersi non spettante. E ciò in quanto la norma antielusiva ricollega l'agevolazione all'impiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, pur facendo salva la possibilità che esso non venga utilizzato entro il biennio dalla sua acquisizione o ultimazione per la ragione che può essere necessario tale lasso di tempo al fine di predisporre l'utilizzo del bene stesso nel ciclo produttivo esistente. Tuttavia non si può ritenere che il contribuente, che intenda avvalersi dell'agevolazione, sia facoltizzato a cedere a terzi l'uso del bene nel biennio in cui è consentito che esso non sia messo in funzione nel ciclo produttivo, considerato che in tale evenienza viene meno la ratio del beneficio, che comporta la necessità che i beni vengano utilizzati dall'acquirente, ammesso al regime di favore, all'interno della sua struttura produttiva, operante in area svantaggiata (cfr. Cass. n. 13422 del 30/06/2016; Cass. n. 16004 del 29/07/2015; Cass. n. 20411 del 26/09/2014).

3. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

2. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l'affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca recente e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.