Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20812

Tributi - Credito d’imposta per investimenti ex art. 1, co. 271-279, della Legge n. 296/2006 - Diniego di nulla osta alla fruizione del credito d'imposta - Comunicazione del formulario oltre il termine - Applicazione art. 3, co. 2, Legge n. 212/2000 - Esclusione

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. La società F. V.G.C. s.r.l. impugnava l'atto di diniego emesso dal centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate in ordine all'istanza di nulla osta alla fruizione del credito d'imposta per investimenti di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge numero 296/2006. La società aveva trasmesso nei termini previsti dal decreto legge numero 97/2008 il formulario prescritto per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta ma aveva omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il fatto di non aver goduto di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea. Il centro operativo aveva concesso 10 giorni per presentare la dichiarazione sostitutiva e la contribuente, per il tramite del suo intermediario, aveva provveduto al deposito del documento stesso oltre il termine prescritto. La commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, lo accoglieva sul rilievo che il decreto legge numero 97/2008, il quale prevedeva che il formulario dovesse essere inviato a pena di decadenza entro 30 giorni dall'attivazione della procedura per l'attivazione del formulario stesso, si poneva in contrasto con l'articolo 3, comma 2, della legge 212/2000 che inibisce all'amministrazione finanziaria di disporre adempimenti tributari con scadenza antecedente ai 60 giorni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell'art. 380 bis. 1 cod. proc. Civ.

3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che la CTR ha errato nell'affermare che l'articolo 3, comma 2, della legge 212/2000, pone un principio di rango costituzionale tale per cui le leggi successive non potrebbero prescrivere un adempimento da parte del contribuente entro termini inferiori a quello di 60 giorni.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, art. 2, comma 1, lett. a) prevedeva che per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultavano già avviati prima della data di entrata in vigore del decreto, i soggetti interessati erano tenuti ad inoltrare per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia. Il successivo comma 4 prevedeva che il formulario per la trasmissione dei dati fosse approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento era prevista l'attivazione della procedura per la trasmissione del formulario.

Ora, costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria;

conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 4815 del 28/02/2014; Cass. n. 8145 del 11/04/2011).

Ne consegue che ha errato la CTR nell'affermare che la illegittimità del diniego opposto in ordine all'istanza di nulla osta alla fruizione del credito d'imposta derivava dal fatto che il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, art. 2, comma 1, lett. a) prevedeva termini per adempimenti da parte del contribuente inferiori a quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 212/2000.

Si impone, dunque, l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio alla commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, esaminerà le ulteriori questioni sollevate dall'appellante e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia Entrate, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione.