Revisione disciplina Ace

Con proprio Decreto ministeriale del 3 agosto 2017, in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le nuove disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace) in favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

Le modifiche sono rese necessarie per adeguare le disposizioni dell’Ace agli effetti, in tema di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, della riforma delle norme di redazione del bilancio d’esercizio per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 nuove modalità di contabilizzazione dei fenomeni aziendali.
Con riferimento ai soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria), inoltre, le disposizioni di attuazione sono state adeguate alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2017, che ha equiparato a decorrere dal 2016 i criteri di determinazione della base Ace a quelli previsti per i soggetti IRES, ossia secondo il criterio "incrementale", nonché le regole per la rilevazione delle variazioni.
In altri termini, vengono equiparati i soggetti e l’Ace è determinata nello stesso modo indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’impresa.
Ai fini dell’incremento del capitale proprio, quindi, rilevano per tutti:

- conferimenti in denaro;
- accantonamenti di utili e riserve disponibili;
- riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all’imprenditore) a qualsiasi titolo.

Per motivi di semplificazione, ed evitare il ricalcolo della base Ace da parte dei soggetti IRPEF relativa ai periodi pregressi 2011-2015, tale equiparazione opera a decorrere dal 2016.

In ogni caso il beneficio dell’Ace non si applica:
- alle società:
a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali;
d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione per il regime "tonnage tax". Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi;
e) agricole che determinano il reddito secondo la disciplina del reddito agrario.

- agli imprenditori:
a) assoggettati alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
b) agricoli che determinano il reddito secondo la disciplina del reddito agrario.

Allo scopo di evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dei benefici dell’Ace è stato rimodulato il perimetro delle disposizioni antielusive, individuando in maniera più puntuale la nozione di gruppo in relazione alla disciplina antielusiva speciale, mentre con riferimento alle persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari.

Per effetto dell’adozione delle nuove disposizioni di attuazione della disciplina Ace, è disposta l’abrogazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012 contenente le disposizioni previgenti.