Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 02 agosto 2017, n. 37

Tirocinio tramite corso di formazione - Fissazione della data di partenza dei corsi da parte del Ministero della Giustizia - Presentazione delle proposte

 

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 6, commi 9, 10 ed 11) ha introdotto la possibilità che il tirocinio sia svolto per un periodo di 6 mesi anche attraverso appositi corsi di formazione, sostitutivi della pratica svolta presso un professionista, organizzati dagli Ordini professionali, da associazioni di iscritti nell'albo ed altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali di categoria. Il Consiglio Nazionale ha attuato la previsione normativa del D.P.R. con proprio Regolamento ("Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale"), approvato nella seduta del 20-21 gennaio 2016 e pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 7 del 15 aprile 2016 (informativa CNDCEC n. 53/2016).

Il Consiglio Nazionale ha invitato più volte gli Ordini territoriali (informative n. 53, n. 85 e n. 105 del 2016) ad organizzare i suddetti corsi. Nonostante ciò sono pervenute un numero limitato di proposte che sono state sottoposte al Ministero della Giustizia ai fini della verifica di idoneità prevista dall’art. 6, comma 11, del D.P.R. 137/2012 e dall’art. 13 del Regolamento. Molti Ordini non hanno presentato alcuna proposta, altri non hanno inoltrato la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio Nazionale a seguito della fase istruttoria.

Lo scorso 19 luglio il Ministero della Giustizia ha stabilito che i corsi sostitutivi del tirocinio possono essere effettuati a partire dal 1° settembre 2017. La previsione del D.P.R. 137/2012 è divenuta pertanto definitivamente operativa per cui l'attivazione dei corsi sostitutivi del tirocinio, sia per "tirocinanti commercialisti" che per "tirocinanti esperti contabili" è diventata ineludibile. A tal proposito Le ricordo che l'organizzazione dei corsi da parte degli Ordini è obbligatoria.

Se ancora non ha provveduto, pertanto. La invito a presentare al più presto le proposte al fine di consentire al Consiglio Nazionale l'approvazione dei corsi.

Nel caso in cui il Suo Ordine abbia già presentato una proposta a partire dall'aprile 2016, La invito a dare riscontro alle richieste di integrazioni istruttorie formulate dal Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile, indicando anche le date di svolgimento dei corsi (comprese Quelle delle verifiche intermedia e finale), i quali devono avere una durata non inferiore a 6 mesi.

Le ricordo, inoltre, che ai sensi del Regolamento (art. 6) l'offerta formativa può essere predisposta anche in collaborazione con altri Ordini, oppure avvalendosi di Fondazioni o Associazioni costituite da uno o più Ordini o dal Consiglio Nazionale. In questo ambito ali Ordini potranno anche avvalersi delle strutture organizzative e aggregative già realizzate per le SAF al fine di offrire una offerta formativa distribuita per macroaree e quindi più idonea alla riuscita dei corsi.

Le richieste devono contenere tutti gli elementi indicati dall'articolo 12, comma 2 del Regolamento, specificati nella scheda che segue.

Per ogni altro eventuale chiarimento si rinvia alla scheda di lettura allegata all'informativa n. 53 del 19 aprile 2016.

 

Indicazioni per la presentazione delle proposte dei corsi sostitutivi del tirocinio

 

Le richieste di istituzione dei corsi sostitutivi del tirocinio devono contenere tutti gli elementi indicati dall'articolo 12, comma 2 del Regolamento, vale a dire:

a) obiettivi formativi e finalità del corso

È necessario presentare una breve relazione illustrativa che descriva gli obiettivi e le finalità.

b) gli argomenti oggetto di trattazione

c) un prospetto da cui risulti che le ore di lezione sono ripartite secondo quanto richiesto dall’articolo 9 del Regolamento

Utilizzare la tabella allegata (all.1), compilandola in ogni sua parte, sia per il corso da "dottore commercialista" sia per quello da "esperto contabile". I corsi devono prevedere un carico didattico non inferiore a 350 ore tra lezioni ed esercitazioni interdisciplinari (art. 9, lett. c del Regolamento).

d) la sede e le date di svolgimento, comprese le date delle verifiche intermedia e finale

I corsi devono avere una durata di 6 mesi (art. 9, comma 1, lett. c del Regolamento). Affinché il requisito della durata sia rispettato è necessario che la data di conclusione del corso cada nel sesto mese successivo a quello di inizio (supponendo, ad esempio, che il corso abbia inizio nel mese di ottobre, il sesto mese si concluderà nel mese di aprile).

La verifica intermedia deve essere effettuata al compimento della metà delle ore previste, mentre quella finale a conclusione del corso (art. 10 del Regolamento).

e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla, attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso per i disabili

Utilizzare il modello allegato (all.2). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

f) l'elenco dei docenti con indicazione delle qualifiche

E' necessario inviare l'elenco nominativo dei docenti con indicazione delle relative qualifiche. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d del Regolamento i docenti devono essere in possesso di laurea almeno triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti in albi professionali da almeno 5 anni.

Nel caso di docenti iscritti in albi professionali è necessario indicare il titolo professionale (notaio, avvocato, etc...). Per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è necessario specificare se iscritti nella sezione A o B dell'albo. Per i soggetti iscritti in sezione A è necessario altresì specificare se "dottore commercialista" o "ragioniere commercialista". Per i "ragionieri commercialisti" è necessario indicare l'anzianità di iscrizione. Per tutti gli altri soggetti, qualora dalla qualifica indicata non sia desumibile il possesso di laurea almeno triennale, è necessario inviare il curriculum vitae da cui possa desumersi il possesso della laurea.

g) l'atto di nomina della commissione esaminatrice, composta da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 11 del Regolamento

La Commissione deve essere composta da 4 membri di cui 2 professionisti iscritti nell'albo da almeno 5 anni e 2 docenti universitari di prima o seconda fascia in materie attinenti alla professione. Per il corso da "dottore commercialista" i membri professionisti devono essere entrambi iscritti nella sezione A dell'albo; per il corso da "esperto contabile" almeno uno dei 2 componenti professionisti deve essere iscritto in sezione A.

h) l'eventuale numero massimo di iscritti, nonché il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non viene effettuato.

 

Allegato 1

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 2

(Testo dell’allegato)