Credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie: modalità applicative

Pubblicate nella G.U. 3 agosto 2017, n. 180 le modalità applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 09 maggio 2017).

La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 581, legge n. 232 del 2016) ha riconosciuto alle fondazioni bancarie, per l’anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni.
Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni bancarie che effettuano volontariamente, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti su un apposito conto corrente acceso dall'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI) da destinare, in aggiunta a quelli previsti per legge, ai fondi speciali istituiti presso le regioni secondo le modalità e i termini che saranno definiti d'intesa dall'ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet).
Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 100 per cento dei versamenti volontari effettuati sul conto in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni rilevano i versamenti effettuati nell'anno 2017.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti entro quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine dei quarantacinque giorni.
L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi due mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano sul conto corrente le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta.
Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa.
In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero.