Legislazione - MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 17 maggio 2017

Determinazione della misura massima di utilizzazione, da parte dell'Associazione della Croce rossa italiana, delle risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale

 

Art. 1

 

1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, le risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale, sono utilizzabili dall'Associazione della Croce Rossa Italiana nella misura massima del dieci per cento delle stesse.

2. Le amministrazioni nazionali, regionali e locali tengono conto, nell'adozione dei provvedimenti finalizzati alla programmazione e alla attribuzione delle risorse destinate al sostegno e alla promozione delle associazioni di promozione sociale, della previsione di cui al comma 1.

 

Art. 2

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 luglio 2017, n. 173.