Disabilità da lavoro: misure a sostegno dell'inserimento lavorativo in nuova occupazione

L’Inail, anche a seguito dell’attività dei servizi a tal fine preposti, ha reso nota - con circolare n. 30/2017 - la necessità di attivare, in via sperimentale, misure a sostegno dell’inserimento lavorativo in nuova occupazione, laddove sussista l’incontro tra domanda da parte della persona con disabilità da lavoro e offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro (Circolare Inail 25 luglio 2017, n. 30).

L’Inail, come noto, ha approvato il "Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell’art. 1, co. 166, L. n. 190/2014.Il citato comma attribuisce all’Istituto competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro per garantire, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. Tali competenze sono realizzate attraverso progetti personalizzati (Determinazione n. 258/2016).
L’Istituto ha disciplinato, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell’aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una tecnopatia.
Diversamente, ai fini dell’attuazione degli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione, anch’essi previsti dal richiamato comma 166, posto che gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione potranno essere oggetto di compiuta disciplina solo a seguito della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, è stato avviato, a livello centrale, un percorso finalizzato a pervenire a ogni utile possibile raccordo con il Ministero del lavoro e con l’Anpal. In attesa della definizione dei suddetti raccordi, l’Istituto ha ritenuto però, comunque, necessario attivare, in via sperimentale, misure a sostegno dell’inserimento lavorativo in nuova occupazione, laddove sussista l’incontro tra domanda da parte della persona con disabilità da lavoro e offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro, anche a seguito dell’attività dei servizi a tal fine preposti.
Ciò premesso le disposizioni previste dal Regolamento si applicano anche in favore di persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dall’Inail alle quali un datore di lavoro offra una nuova occupazione per lo svolgimento di un’attività lavorativa, non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo Inail. Tale misura è finalizzata a garantire alle persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail anche in caso di nuova occupazione lo stesso sostegno per l’inserimento e l’integrazione lavorativa previsto in caso di conservazione del posto di lavoro.
Non rientrano tra i destinatari degli interventi invece quei soggetti tutelati dall’Inail che non sono direttamente qualificabili come lavoratori, quali per esempio gli studenti e le cosiddette casalinghe. Sono, inoltre, esclusi i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.
Le disposizioni in questione si applicano, pertanto, laddove l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in relazione a una nuova occupazione, si realizzi nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Mentre non si ravvisano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili, è necessario effettuare, caso per caso, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilità a collaborare attivamente con l’Istituto e con il lavoratore all’elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, deve provvedere a comunicare, tramite modello appositamente predisposto: la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva. Ciò al fine di garantire l’appropriatezza degli interventi da individuare nell’ambito del progetto stesso.
Inoltre, presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente, e che in esito a detta visita sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni, che deve essere acquisito dall’équipemultidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore con le stesse modalità operative indicate nella circolare applicativa n. 51/2016. L’èquipe procede, tenuto conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, a individuare, nell’ambito del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, gli interventi necessari e appropriati in relazione al caso concreto ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro.
Conclusa la predisposizione del progetto personalizzato, a seguito di visita medica preventiva, si procede alle successive fasi di:
- elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal Regolamento per ciascuna tipologia di intervento;
- verifica di coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo, da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello;
- verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di reinserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente.
Il provvedimento che approva il Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e il relativo Piano esecutivo e ne determina la relativa spesa, deve prevedere espressamente che l’approvazione stessa è condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro conforme a quanto indicato in sede di elaborazione del progetto. Successivamente, deve essere tempestivamente inviata al datore di lavoro una comunicazione con la quale, nell’informare della intervenuta approvazione condizionata del progetto e del Piano esecutivo, ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi, si chiede l’invio della copia autenticata del contratto di lavoro stipulato tra le parti secondo quanto indicato in sede di elaborazione del progetto in termini di tipologia e durata del contratto, di unità produttiva e di luogo di lavoro, nonché di mansione specifica. Nella stessa comunicazione devono essere riportati, altresì, il costo totale degli interventi approvati e la durata complessiva di realizzazione dell’intero progetto.
Il provvedimento di autorizzazione deve espressamente riportare, a integrazione di quanto previsto nella richiamata circolare applicativa n. 51/2016, che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti è stato stipulato in conformità alla tipologia e durata del contratto, all’unità produttiva, al luogo di lavoro e alla mansione specifica indicati in sede di elaborazione del progetto e, in caso di differimento della data di inizio della prestazione di lavoro rispetto a quella di stipula del contratto, che la data di effettiva adibizione alla mansione è coerente con il termine previsto per la realizzazione dell’intero progetto.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato alla realizzazione degli interventi, a seguito della stipula del contratto di lavoro, può richiedere l’anticipazione delle spese, nei limiti e alle condizioni indicate nella circolare applicativa n. 51/2016.
Qualora il contratto preveda il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo a quello della stipula, il datore di lavoro potrà richiedere all’Inail il rimborso delle spese effettivamente sostenute soltanto al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione.