Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18101

Tributi locali - TARSU - Accertamento - Riscossione - Avviso di pagamento

 

Atteso che

 

- In relazione ad avviso di pagamento emesso dal Comune di Rende per l'annualità TARSU 2010, Aceto s.p.a. ricorre per cassazione avverso l'accoglimento dell'appello proposto dall'ente contro l'annullamento di primo grado.

- Il ricorso denuncia violazione dell'art. 195, comma 2, lett. e, d.lgs. 152/2006, art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, per non aver il giudice d'appello riconosciuto la spettanza dell'esenzione totale riguardo a locali di autosalone e autofficina, malgrado vi si producessero rifiuti speciali non assimilabili.

- Il ricorso è infondato: esso sottintende che la previsione sulla non assimilabilità contenuta nell'art. 195, comma 2, lett. e, d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, fosse d'immediata applicazione, ma ciò contrasta col rinvio che la previsione stessa faceva alla decretazione ministeriale, incaricata di definire i «criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani»; conferma indiretta si trae dall'art. 1, comma 184, I. 296/2006, che, nelle more della disciplina attuativa, ha reso ultrattivo il regime di assimilabilità su base regolamentare delineato dal d.lgs. 22/1997 (ultrattività prorogata dall'art. 1, comma 166, I. 244/2007); la previsione di non assimilabilità è stata infine specificamente abrogata (art. 14, comma 46, d.l. 201/2011, conv. I. 214/2011), il che non significa che la sua attuazione prescindesse dalla norma secondaria, ma solo che il legislatore ha voluto eliderla dai criteri da attuare.

- Conforme a tale esegesi, la sentenza d'appello va confermata; l'evoluzione normativa impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese; dichiara che la ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.