FEDERMECCANICA: novità contrattuali

Con circolare del 20/7/2017, Federmeccanica ha informato che è stata conclusa con le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm la stesura del CCNL 26/11/2016 per i dipendenti dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

In tale sede sono state meglio precisate alcune delle regolamentazioni già precedentemente sottoscritte e sono stati adempiuti i rinvii contenuti nel testo dell'Accordo di rinnovo 26 novembre.
In particolare, si è precisato che:
- relativamente all'assistenza sanitaria integrativa ai fini del confronto con altre polizze sanitarie, il parametro di riferimento è "l'importo di 156 euro annui, includendo la copertura per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali";
- in materia di welfare, gli importi concordati (100 euro per il 2017, 150 euro per il 2018 e 200 euro per il 2019) sono valori "onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto".
Dal 1° settembre 2017 entreranno in vigore le seguenti normative:
- regolamentazione di settore delle elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che costituiranno gli Allegati n. 4 e n. 5 del testo definitivo del Contratto nazionale di lavoro (che si applicano alle procedure elettorali indette a partire dal prossimo mese di settembre);
- disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- disciplina dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Le parti hanno, inoltre, concordato che la distribuzione del testo contrattuale ai lavoratori a tempo indeterminato dovrà essere effettuata a partire dal prossimo mese di ottobre.

Costituzione delle RSU

Le Rappresentanze sindacali unitarie durano in carica 3 anni dalla data di elezione al termine dei quali decadono automaticamente.
La Rsu è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed è composta da impiegati-quadri e da operai eletti, in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
Il numero dei componenti viene definito sulla base del numero dei lavoratori in forza il primo giorno del mese precedente l’avvio della procedura.

Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 dei lavoratori aventi diritto.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede alla assegnazione dei posti.
Contro le decisioni della Commissione elettorale riguardanti le liste di Fim, Fiom e Uilm, è ammesso ricorso che deve essere inoltrato entro 5 giorni al Comitato Nazionale di Garanzia FIM- FIOM-UILM, che si riunirà tempestivamente e ne verbalizzerà l’esito. Le decisioni saranno assunte all’unanimità e verranno notificate agli interessati; tali decisioni sono vincolanti per le strutture territoriali, e assolvono sia il ricorso al Comitato provinciale dei garanti che quello in sede legale. Nel caso in cui il Comitato non assuma una decisione all’unanimità, l’esito verrà verbalizzato ed entro 5 giorni potrà essere fatto ricorso al Comitato provinciale dei Garanti.
Tale suddetta disciplina decorre dall’1/9/2017.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In tutte le unità produttive è eletto il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Gli RLS durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della RSU i rappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova elezione.
1 RLS eletto dai lavoratori al loro interno unità produttive oltre i 15 dipendenti
nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli RLS da eleggere sono almeno:
- 1 RLS da 16 a 200 addetti
- 3 RLS da 201 a 1000 addetti
- 6 RLS oltre 1000 addetti
Per l’espletamento dei compiti i permessi per ogni RLS sono almeno pari a:
- fino a 5 dipendenti:12 ore
- da 6 a 15 dipendenti: 30 ore
- da 16 a 49 dipendenti: 40 ore
- da 50 a 100 dipendenti: 50 ore
- da 101 a 300 dipendenti: 70 ore
- da 301 a 1000 dipendenti: 72 ore
- oltre 1000 dipendenti: 76 ore
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per l’elezione delle RSU.
La suddetta disciplina decorre dall’1/9/2017.

Apprendistato Professionalizzante

Per quanto riguarda l’Apprendistato Professionalizzante è confermata la precedente disciplina con l’introduzione delle seguenti norme:
- Il riproporzionamento dei singoli periodi quando la durata del contratto di apprendistato è inferiore a quello riportato nelle tabelle.
- L’esplicita previsione anche per gli apprendisti di quanto previsto dal contratto relativamente alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria integrativa e al welfare contrattuale.
- A decorrere dall’1/10/2017, i periodi di apprendistato sono utili nella misura del 65% per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Disciplina dell’apprendistato di primo livello

La presente disciplina decorre dall’1/9/2017.
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Ai soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento, all’apprendista sarà attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema di inquadramento del CCNL.
Per le ore di formazione a carico dell’impresa è riconosciuta una retribuzione del 10% del minimo tabellare, mentre le ore di lavoro in azienda sono retribuite con una percentuale iniziale del 55% (secondo anno) 60% (terzo anno), 65% (quarto anno), 70% (quinto anno); nei primi anni l’accordo migliora le percentuali definite dal citato accordo interconfederale.

Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca

La presente disciplina decorre dall’1/9/2017.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’art. 45, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015.
L’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
A) per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
B) per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.