Definizione agevolata liti pendenti col Fisco

È stato approvato il modello di domanda per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti col Fisco, e in particolare per quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 2 ottobre 2017. Definite anche le modalità per il versamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata e il perfezionamento della stessa (Agenzia delle Entrate - Provvedimento 21 luglio 2017, n. 140316).

Con la cd. "Manovra correttiva" (D.L. n. 50/2017, art. 11) è stata introdotta la possibilità di chiedere la definizione agevolata delle controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. La domanda può essere legittimamente presentata da chi ha proposto il ricorso introduttivo oppure da di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione agevolata consente di risparmiare le sanzioni collegate ai tributi oggetto di contestazione e gli interessi di mora. Qualora, invece, l’oggetto della controversia sia costituito da un atto di irrogazione sanzioni ed interessi di mora non collegati a tributi, è dovuto il 40 per cento delle somme contestate. Diversamente, se le sanzioni e gli interessi di mora sono collegati a tributi già pagati o comunque definiti, non è dovuto alcun importo.
È possibile definire le controversie per le quali il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Possono essere definiti, altresì, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali sia stata presentata la cd. "istanza di rottamazione delle cartelle" entro il 21 aprile 2017.

Al fine di consentire la presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate, l’apposito modello, composto da Frontespizio, una sezione contenente i dati del richiedente, e un’altra sezione con i dati della controversia pendente.
Per ogni atto oggetto di controversia pendente, che si intende definire, deve essere presentata un distinto modello di domanda di definizione.

Il modello deve essere presentato, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente in via telematica, entro il 2 ottobre 2017.
La trasmissione può essere effettuata alternativamente:
a) direttamente dal contribuente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, se abilitato a Entratel o Fisconline;
b) incaricando un intermediario abilitato, che trasmette la domanda attraverso Entratel;
c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
L’attivazione del canale di trasmissione, comunque, sarà resa nota con successiva comunicazione.
Si considerano tempestive le domande trasmesse entro il 2 ottobre 2017, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesti il motivo dello scarto.

L’intermediario che riceve l’incarico di trasmettere il modello, deve consegnare al contribuente copia della domanda di definizione, contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi a tutti i versamenti effettuati.
La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il versamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 2 ottobre 2017, oppure in 2 o 3 rate se l’importo dovuto è superiore a 2.000 euro, con l’applicazione di interessi al tasso legale a decorrere dal 3 ottobre 2017:
a) se si scelgono 2 rate:
- la prima rata, pari al 40% dell’importo netto dovuto, entro il 2 ottobre 2017;
- la seconda rata, pari al restante 60%, entro il 30 novembre 2017.

b) se si scelgono 3 rate:
- la prima rata, pari al 40% dell’importo netto dovuto, entro il 2 ottobre 2017;
- la seconda rata, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2017;
- la terza rata, pari al restante 20%, entro il 2 luglio 2018.

Per ciascuna controversia autonoma deve essere effettuato un separato versamento, utilizzando il modello F24, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione. Con successiva risoluzione l’Agenzia delle Entrate definirà appositi codici tributi per il versamento delle somme dovute.