Aree di crisi industriale: la mobilità in deroga nella Manovrina

Con circolare 27 giugno 2017, n. 27, il Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative cui le Regioni devono attenersi, al fine di garantire la regolare applicazione dell’art. 53-ter del D.L. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017, relativo alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.

L'articolo 53-ter della cd. Manovrina (DL n. 50/2017conv. con mod., in L. n. 96/2017) ha previsto che le risorse finanziarie così come ripartite tra le Regioni per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, possono essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità ed a prescindere dall'applicazione dei criteri generali per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla nuova disposizione: prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con posta certificata all'indirizzo "Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it" e all'ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
Inoltre, tale documentazione sarà oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga, sulla base delle assegnazioni effettuate.
Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione Generale, della quale sarà data conoscenza anche all'INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.
Le decretazioni regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del DL n. 50/2017, onde non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento.