Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 27 giugno 2017, n. 74294

Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19

 

Premessa

L’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici, riconoscendo, in favore delle microimprese che svolgono la propria attività all’interno della predetta zona franca, le esenzioni fiscali individuate dallo stesso articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Il medesimo articolo 12 (comma 6), nella sua originaria formulazione, stabilisce che le esenzioni fiscali sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016 e che le medesime esenzioni (comma 7) possono essere fruite dai soggetti beneficiari fino a un importo annuo complessivo di euro 20.000.000 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016 (al netto degli oneri per la gestione dell’intervento, pari a euro 400.000 per ciascuna delle due annualità) e, ancora, che la predetta autorizzazione di spesa costituisce "il limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie".

L’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", così come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, ha esteso i periodi di imposta in relazione ai quali possono essere fruite le esenzioni fiscali, inserendo, accanto agli originari periodi 2015 e 2016, anche i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

Contestualmente, il decreto-legge n. 244 del 2016 ha aggiunto un nuovo comma (7-bis) all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, con il quale viene stabilito che "Per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.".

 

Chiarimenti

L’articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016 consente alle imprese beneficiarie delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015 di utilizzare l’importo dell’agevolazione non fruito per gli anni 2015 e 2016 al fine di esentare le imposte, di cui al comma 5 del predetto articolo 12, relative ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

L’importo complessivo delle agevolazioni non fruite alla data di entrata in vigore del richiamato comma 7-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015 è superiore rispetto all’autorizzazione di spesa fissata, per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, dal medesimo comma 7-bis (euro 22.000.000), risultando pari a poco più di euro 25.000.000.

La norma non fornisce, inoltre, indicazioni su come riportare l’ammontare delle agevolazioni non fruite entro il limite dell’autorizzazione di spesa fissato dalla stessa norma, né sulle modalità da seguire per il rispetto dei limiti annuali di fruizione ivi previsti.

Alla luce delle predette considerazioni si ritiene che le imprese beneficiarie, in via prudenziale, debbano considerare, quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d’imposta 2017- 2019, l’ammontare dell’agevolazione non ancora fruita, ridotto del 12,3% al fine di rispettare l’autorizzazione complessiva di spesa stabilita dal legislatore; per le medesime motivazioni, all’atto della fruizione delle agevolazioni residue, è opportuno che le stesse imprese tengano conto del peso proporzionale per ciascun anno derivante dai limiti annuali di fruizione fissati dal comma 7-bis dell’articolo 12, pari al 27,3% per il 2017, al 36,35% per il 2018 e al 36,35% per il 2019.