Prassi - INPS - Circolare 21 giugno 2017, n. 102

Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2017

 

SOMMARIO:

1) Lavoratori agricoli dipendenti;

2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;

3) Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971:

a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;

4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;

b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

 

PREMESSA

 

Si illustrano di seguito le modalità di calcolo, per l’anno 2017, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

 

1. Lavoratori agricoli dipendenti

 

Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 28,70%.

Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2017, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,70%.

 

Aliquote e Coefficienti di riparto

Decorrenza 1 gennaio 2017

 

Autorizzati prima del 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto

Aliquota Base 0,11% 0,003833

Quota Pensione 28,59% 0,996167

Totale IVS 28,70% 1,000000

Autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto 0,11% 0,003833 28,59% 0,996167 28,70% 1,000000

 

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

Per effetto dell’art. 10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

 

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria

Decorrenza 1 gennaio 2017

 

Classi

Classi di reddito settimanale

Reddito settimanale medio imponibile

Quota Pensione 21,60% RM

Addizionale Legge 233/90 2,00%RM

Addizionale Legge 160/75 (€ 0,66 x 3)

Contributo Totale

Fino a € 224,64 € 224,64 € 48,53 € 4,50 € 1,98 € 55,01 (a)
Oltre € 224,64 Fino a € 299,52 € 262,08 € 56,61 € 5,25 € 1,98 €63,84 (a)
Oltre € 299,52 Fino a € 374,40 € 336,96 € 72,79 € 6,74 € 1,98 € 81,51
Oltre € 374,40 € 411,84 € 88,96 € 8,24 € 1,98 € 99,18

 

(a) Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :

- € 55,95 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;

- € 66,25 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.

3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2017, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,59% + quota base 0,11% = 28,70%. (cfr. circolare n.18 del 31 gennaio 2017).

Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs. 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale;

sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.

L’art.1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 18 maggio 2017 e valevoli per il corrente anno, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2017.

Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna "retribuzione" è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).

 

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

 

Per effetto del D.lgs. 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2017, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2017, il contributo integrativo è costituito dalla somma:

- dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,11;

- dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art. 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);

- il contributo base è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

 

Base IVS

0,005778

Quota Pensione 0,994222
Totale 1,000000

 

Allegato 1

Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2017

 

VERSAMENTI VOLONTARI 2017

Provincia Retribuzione in euro Contributo giornaliero in euro Contributo base in euro
AGRIGENTO 65,29 18,67 0,07
ALESSANDRIA 75,08 21,46 0,08
ANCONA 73,44 21,00 0,08
AOSTA 62,06 17,74 0,07
AREZZO 69,22 19,79 0,08
ASCOLI PICENO 67,61 19,33 0,07
ASTI 72,30 20,67 0,08
AVELLINO 67,19 19,21 0,07
BARI 68,27 19,52 0,08
BELLUNO 72,68 20,78 0,08
BENEVENTO 67,58 19,32 0,07
BERGAMO 72,12 20,62 0,08
BIELLA 72,74 20,80 0,08
BOLOGNA 72,45 20,71 0,08
BOLZANO 73,71 21,07 0,08
BRESCIA 72,16 20,63 0,08
BRINDISI 69,14 19,77 0,08
CAGLIARI 68,51 19,59 0,08
CALTANISSETTA 67,72 19,36 0,07
CAMPOBASSO 64,50 18,44 0,07
CASERTA 63,59 18,18 0,07
CATANIA 67,80 19,38 0,07
CATANZARO 66,70 19,07 0,07
CHIETI 67,52 19,30 0,07
COMO 74,80 21,38 0,08
COSENZA 65,29 18,67 0,07
CREMONA 74,17 21,20 0,08
CROTONE 60,08 17,18 0,07
CUNEO 72,26 20,66 0,08
ENNA 67,51 19,30 0,07
FERRARA 72,64 20,77 0,08
FIRENZE 72,42 20,71 0,08
FOGGIA 74,85 21,40 0,08
FORLÌ CESENA 72,57 20,75 0,08
FROSINONE 59,37 16,97 0,07
GENOVA 71,46 20,43 0,08
GORIZIA 70,26 20,09 0,08
GROSSETO 71,86 20,54 0,08
IMPERIA 67,25 19,23 0,07
ISERNIA 62,02 17,73 0,07
LA SPEZIA 69,77 19,95 0,08
L'AQUILA 71,25 20,37 0,08
LATINA 70,13 20,05 0,08
LECCE 63,43 18,13 0,07
LECCO 74,80 21,38 0,08
LIVORNO 70,48 20,15 0,08
LODI 72,08 20,61 0,08
LUCCA 70,30 20,10 0,08
MACERATA 69,46 19,86 0,08
MANTOVA 74,68 21,35 0,08
MASSA CARRARA 62,98 18,01 0,07
MATERA 68,21 19,50 0,08
MESSINA 69,39 19,84 0,08
MILANO 70,63 20,19 0,08
MODENA 74,20 21,21 0,08
MONZA BRIANZA 70,63 20,19 0,08
NAPOLI 67,42 19,28 0,07
NOVARA 74,03 21,16 0,08
NUORO 70,71 20,22 0,08
ORISTANO 71,19 20,35 0,08
PADOVA 74,16 21,20 0,08
PALERMO 67,61 19,33 0,07
PARMA 73,82 21,11 0,08
PAVIA 74,56 21,32 0,08
PERUGIA 71,98 20,58 0,08
PESARO URBINO 68,46 19,57 0,08
PESCARA 68,62 19,62 0,08
PIACENZA 74,53 21,31 0,08
PISA 71,71 20,50 0,08
PISTOIA 75,64 21,63 0,08
PORDENONE 70,41 20,13 0,08
POTENZA 63,35 18,11 0,07
PRATO 72,71 20,79 0,08
RAGUSA 63,06 18,03 0,07
RAVENNA 71,93 20,56 0,08
REGGIO CALABRIA 84,04 24,03 0,09
REGGIO EMILIA 76,60 21,90 0,08
RIETI 67,99 19,44 0,07
RIMINI 72,18 20,64 0,08
ROMA 74,30 21,24 0,08
ROVIGO 70,23 20,08 0,08
SALERNO 69,27 19,80 0,08
SASSARI 69,10 19,76 0,08
SAVONA 68,03 19,45 0,07
SIENA 73,76 21,09 0,08
SIRACUSA 69,44 19,85 0,08
SONDRIO 71,46 20,43 0,08
TARANTO 68,11 19,47 0,07
TERAMO 67,70 19,36 0,07
TERNI 67,70 19,35 0,07
TORINO 74,50 21,30 0,08
TRAPANI 67,58 19,32 0,07
TRENTO 80,96 23,15 0,09
TREVISO 75,75 21,66 0,08
TRIESTE 70,12 20,05 0,08
UDINE 70,11 20,04 0,08
VARESE 72,30 20,67 0,08
VENEZIA 73,76 21,09 0,08
VERB. C. OSSOLA 75,60 21,61 0,08
VERCELLI 74,19 21,21 0,08
VERONA 73,39 20,98 0,08
VIBO VALENTIA 65,45 18,71 0,07
VICENZA 73,98 21,15 0,08
VITERBO 68,75 19,66 0,08

 

Allegato 2

Importi dei contributi volontari per l’anno 2017, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997

 

Retr. settimanale

Retribuzione settimanale media imponibile

Base IVS

Contributi

Totale

oltre fino a in €.. in €.. in €.. in €..
  200,83 200,75 0,22 37,86 38,07
200,83 214,13 207,60 0,23 38,51 38,74
214,13 228,49 221,42 0,24 39,78 40,02
228,49 244,35 236,52 0,26 41,20 41,46
244,35 262,40 253,24 0,27 42,75 43,03
262,40 281,87 271,97 0,29 44,51 44,80
281,87 301,27 291,60 0,32 46,35 46,66
301,27 323,67 312,46 0,34 48,30 48,63
323,67 349,62 336,84 0,37 50,57 50,94
349,62 375,71 362,85 0,39 53,00 53,39
375,71 401,38 388,74 0,43 55,42 55,84
401,38 427,61 414,72 0,46 57,84 58,30
427,61 452,97 440,50 0,48 60,25 60,73
452,97 482,05 467,85 0,51 62,81 63,32
482,05 510,94 496,69 0,55 65,50 66,04
510,94 539,75 525,32 0,58 68,18 68,75
539,75 568,73 554,21 0,61 70,87 71,48
568,73 597,47 582,94 0,65 73,55 74,20
597,47 626,15 611,89 0,67 76,27 76,93
626,15 654,82 640,55 0,70 78,93 79,63
654,82 683,87 669,45 0,73 81,63 82,36
683,87 712,95 698,21 0,76 84,32 85,09
712,95 741,37 727,15 0,81 87,03 87,84
741,37 770,32 755,87 0,84 89,70 90,54
770,32 799,45 784,97 0,87 92,42 93,30
799,45 828,48 813,83 0,90 95,12 96,02
828,48 857,55 842,92 0,94 97,83 98,77
857,55 886,50 871,95 0,96 100,54 101,51
886,50   886,98 0,98 101,95 102,93