Attribuzione del credito d'imposta per gli enti previdenziali

Definita la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2017. La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante è pari al 100 per cento dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2017. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 21 giugno 2017, n. 116001)

La legge di stabilità 2015 - art. 1, commi 91 a 94, legge n. 190/2014, riconosce un credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, recante la disciplina attuativa del credito d’imposta, prevede per l’accesso al contributo la presentazione di una istanza all’Agenzia delle Entrate e demanda alla medesima Agenzia la determinazione in ciascun anno della misura del credito d’imposta spettante ad ogni soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 94, della citata legge n. 190 del 2014, anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e l’ammontare del credito richiesto. Inoltre, il decreto prevede che la misura percentuale sia comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle richieste, fissandoli dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
Con il provvedimento in oggetto è resa nota la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2017.
L’anzidetta misura è pari al 100 per cento dell’importo indicato nelle domande validamente presentate nel 2017, in quanto le risorse stanziate coprono interamente l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal 22 Giugno 2017.