Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2017, n. 15315

Cartella esattoriale - Questione relativa alla giurisdizione - Competenza del giudice - Estratto di ruolo munito della dichiarazione di conformità all'originale - Mezzo di prova idoneo alla verifica della natura del credito

 

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

 

Nel 2013 M.F. proponeva opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, impugnando tre cartelle esattoriali e due intimazioni di pagamento, per ottenere la declaratoria di nullità delle cartelle stesse e la declaratoria di prescrizione del credito vantato dall’amministrazione nei suoi confronti. Esponeva di essere venuto a conoscenza delle cartelle a seguito di un controllo casuale presso Equitalia, non avendone mai ricevuto la notifica. Il Tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inesistenza delle cartelle di pagamento opposte, con conseguente inefficacia dei successivi atti.

Contro la sentenza di primo grado, Equitalia propone direttamente ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la presenza di un errore in procedendo consistente nella violazione degli artt. 616 e 618 c.p.c.nonché dell’art. 24 Cost.perché in primo grado, al termine della fase cautelare il giudice dell’opposizione, non si limitava a decidere sulla sospensione adottando i provvedimenti indilazionabili, ma, senza dare ingresso alla fase di merito a cognizione piena, previa fissazione di un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito da parte della parte interessata, previa iscrizione a ruolo, decideva la causa con sentenza. Il motivo è eccessivamente generico e pecca di autosufficienza ovvero presenta una violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., anche se relativo ad una questione processuale, perché la ricorrente non riproduce i passi dei verbali di causa in cui sia collocabile tale violazione, costringendo il collegio a procedere autonomamente alla ricerca, e neppure precisa che pregiudizio abbia in concreto avuto la sua difesa a causa di questa impropria accelerazione della definizione del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per incompetenza funzionale e per materia del giudice adito, atteso che il giudice ordinario si è pronunciato in materia riservata alla competenza funzionale del giudice del lavoro (quanto alle cartelle relative a omesso pagamento di pretese contributive) o al giudice di pace (quanto alle cartelle per omesso pagamento di sanzioni per violazione codice strada), sull'erroneo presupposto che il debitore non fosse stato messo in condizioni di conoscere la pretesa vantata nei suoi confronti dall’amministrazione, non avendo ricevuto la notifica delle cartelle, non avendo ritenuto idoneo a comprovare l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali né tanto meno il contenuto delle cartelle stesse, l’avvenuto deposito da parte di Equitalia degli estratti di ruolo.

Con il terzo motivo deduce l’incompetenza territoriale del giudice adito, non sanabile con l’intervenuta soppressione della sezione distaccata di Manduria, incorporata nel Tribunale di Taranto, con il quarto deduce la validità della notifica delle cartelle, eseguita ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Con il quinto lamenta che il tribunale non abbia accolto la sua eccezione di tardività della opposizione agli atti introdotta dal debitore ben oltre i venti giorni dalla notifica delle cartelle.

Con il sesto lamenta che non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’INPS, ente impositore; con il settimo lamenta che non sia stata riconosciuta valenza probatoria agli estratti di ruolo ed agli avvisi di ricevimento versati in atti.

Infine, con l’ottavo motivo lamenta che non sia stata ritenuta idonea la prova fornita da Equitalia in ordine all’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.

Va premesso che il terzo motivo appare inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente evidenziato quando e con quale atto sarebbe stata proposta l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, della quale non vi è traccia nella sentenza.

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione ai motivi 4, 7 e 8, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata e rinviata al Tribunale di Taranto in diversa composizione.

Il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni dell’amministrazione affermando il principio secondo il quale, in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale gli estratti del ruolo non sarebbero utilizzabili al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario, in quanto gli estratti di cartella sarebbero stati dichiarati conformi agli originali dallo stesso concessionario, e non vi sarebbe certezza sul loro contenuto, non è corretta.

La sentenza qui impugnata sostiene di applicare il principio di diritto contenuto in Cass. n. 16929 del 2012, secondo il quale l'estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ovvero per la selezione, operata a sua discrezione dall'amministrazione, nell'indicare in esso solo parte dei dati indicati nella cartella. L'affermazione della sentenza impugnata contiene innanzitutto un errore di metodo, in quanto la sentenza citata non contiene l'enunciazione di un principio di diritto sul punto: la sentenza si conclude con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perché il ricorrente non avrebbe ben specificato né indicato di averlo fatto nei gradi di merito per quale ordine di motivi quell'estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella. Quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte, in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione.

Vi è poi da dire che l'affermazione del tribunale si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell'estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, ai sensi del quale "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo".

La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositale sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14, (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale) (Cass. n. 25962 del 2011). L'estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l'estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. n. 724 del 2010).

La sentenza impugnata va cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto: "L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito".

Poiché dagli estratti di ruolo emergevano i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate contro il M., ciò imponeva al giudice di merito di verificare, ragione per ragione, la competenza del giudice adito, per tutte genericamente affermata sulla base della scorretta conclusione dell'impossibilità della verificazione della natura del credito di ciascuna delle cartelle.

A ciò si aggiunga altresì che la notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (tra le tante, Cass. n. 16949 del 2014, Cass. n. 15795 del 2016).

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rimessa al Tribunale di Taranto in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e per l'effetto rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.