Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata (2/2)

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipatadi cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Circolare n. 99/2017).

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti il beneficio ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui (art. 3, co. 1, lett. da a) a d), DPCM n. 87/2017) nonché le verifiche ispettive sono effettuate dalla sede territoriale Inps scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del lavoro soprattutto con riferimento all’accertamento dello svolgimento delle attività gravose (art. 10, DPCM n. 87/2017).

CRITERI DI MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA
Il monitoraggio, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'Inps, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. in parola e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate in data successiva al 15 luglio 2017, per l’anno 2017, ed al 1° marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti.
Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
Laddove dall’attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l’INPS effettua nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per l’anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.

COMUNICAZIONI DELL’INPS
Entro il 15 ottobre prossimo ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
I possibili esiti sono i seguenti:
a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento.
In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

DOMANDA DI PENSIONE
La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’art. 1, co. 199 – 205, L. n. 232/2016) è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltrechè all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Nella predetta domanda l’interessato deve rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.
Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico può essere riconosciuta laddove il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa dipendente alla suddetta data.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, l’Inps precisa che, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In fase di prima applicazione del DPCM n. 87/2017 e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 7 (secondo cui la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento), la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE
Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica, diversamente non potranno essere prese in considerazione.

Il cittadino può rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it. A tal fine, è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi prodotti WebDom creati per l’invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di pensione anticipata: "Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci Gruppo: 0007 – Certificazione Sottogruppo: 0062 – Diritto a Pensione; Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci "Pensione Anticipata – Lavoratori Precoci legge 232/2016 " Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci.
La procedura guida il cittadino alle compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata.
Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO
Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (artt. 1, co. 2, e 70, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001), nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che cessa dal servizio per dimissioni, la decorrenza del termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto è stata differita alla data di raggiungimento, da parte dell’interessato, del "momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione" dell’indennità di fine servizio comunque denominata, "secondo le disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201".
Pertanto, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica previsti dall’articolo 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. In tali fattispecie, l’indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di 24, ovvero di 12 mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.