Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata (1/2)

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipatadi cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Circolare n. 99/2017).

I commi da 199 a 205 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 disciplinano la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma. Nel dettaglio, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva prevista e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. "precoci" i quali:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
- siano in possesso di determinate condizioni soggettive.

Requisito contributivo
Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione "per periodi di lavoro effettivo" prima del compimento dell’età di 19 anni.
Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata.
Si precisa, che coloro che si avvalgono della riduzione del requisito contributivo possono accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo, ricorrendone i relativi requisiti.

Requisiti soggettivi
Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni:
- essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione, va inteso come derivante da: licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
L’interessato deve aver concluso da almeno tre mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione spettante.

Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI;

- Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave. L’assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità;

- essere invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento;

- essere lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni (allegato E alla legge di bilancio):
A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
C. Conciatori di pelli e di pellicce;
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
i quali svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
L’articolo 53, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, con interpretazione autentica, ha chiarito che lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzatonel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento oppure nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

- ovvero lavoratori (c.d. "usuranti") che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo
Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che "a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento".
Il D.P.C.M. n. 87/2017 attuativo delle disposizioni in argomento ha stabilito che "Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all’articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate".
Il beneficio inoltre non è cumulabile con altre maggiorazioni previste.

Domanda
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio: il requisito contributivo; i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa; il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI; il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio.
L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.C.M. per il riconoscimento del beneficio. Laddove trattasi di soggetto in stato di disoccupazione, l’interessato deve:
- se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro.
Laddove si tratti di soggetto che assiste portatore di handicap grave, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell’assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l’handicap in situazione di gravità.
Per quanto riguarda i soggetti invalidi civili, il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.

I soggetti che svolgano attività gravose da almeno sei anni, in via continuativa devono farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione "tutti i moduli" – Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117).
I soggetti (c.d. "usuranti") devono invece dichiarare:
1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le tipologie previste
2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l’indicazione dell’esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

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