Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 17 maggio 2017, n. 183730

Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.i.m. - Modifica termini versamento diritto annuale

 

Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto ministeriale dell’11 maggio 2001, n. 359 recante "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" prevede che il diritto annuale è versato "in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte", e quindi entro i termini stabiliti dall’articolo 17 del Decreto del della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.i.m.

L’articolo 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all’articolo 17 indicato in oggetto D.p.r. n. 435/2001.

Tali modifiche trovano applicazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 sopra citato, al diritto annuale; si invitano, pertanto, codeste camere a tener conto dei nuovi termini individuati ai fini della predisposizione dell’informativa prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del d.m. n. 359/2011 (ndr articolo 8, comma 1 del d.m. n. 359/2001).