D.L. n. 50/2017: la manovra correttiva dei conti pubblici è legge

Convertito con modificazioni in legge il D.L. n. 50 del 2017 contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, sono indicate le principali misure in materia di lavoro e fiscale contenute nel decreto e le modifiche avvenute a seguito della conversione.

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (art. 1)
L’articolo 17-ter (split payament) del decreto IVA viene modificato, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Questo articolo ha subito ulteriori modifiche in sede di conversione.

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis)
Articolo inserito in sede di conversione.

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (art. 1-ter)
Articolo inserito in sede di conversione.

Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (art. 1-quater)
Articolo inserito in sede di conversione.

Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (art. 2)
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Articolo modificato in sede di conversione.

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)
L’importo dei 15.000 euro annui richiesto per il visto di conformità è sostituito con quello dei 5.000 euro annui. Articolo modificato in sede di conversione.

 

Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4)
A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
Articolo modificato in sede di conversione.

 

Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni (art. 4-bis)
Articolo inserito in sede di conversione.

 

Disposizione in materia di accise sui tabacchi (art. 5)
Le variazioni delle aliquote sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell’offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo (art. 5-bis)
Articolo inserito in sede di conversione.

Disposizioni in materia di giochi (art. 6)
La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da giochi è fissata in misura pari al 19 per cento e al 6% dell’ammontare delle somme giocate. La ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. Articolo modificato in sede di conversione.

Riduzione degli apparecchi da divertimento (art. 6-bis)
Articolo inserito in sede di conversione.

Rideterminazione della base Ace (art. 7)
A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 l’Ace sarà determinata non più dal 1° gennaio 2011 ma sull’incremento di patrimonio degli ultimi 5 anni. Articolo modificato in sede di conversione.

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (art. 8)
Non si fa più riferimento al bene ma ai beni.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis)
Articolo inserito in sede di conversione.

Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise (art. 9)
L’incremento dell'aliquota IVA è stata modificata in sede di conversione.

Reclamo e mediazione (art. 10)
Per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 la mediazione sarà necessaria non più per le controversie superiori a 20.000 euro ma a 50.000 euro. Articolo modificato in sede di conversione.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11)
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da tale definizione. Articolo modificato in sede di conversione.

Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (art. 43)
Prorogata al 31 dicembre 2017 la scadenza della sospensione delle ritenute alla fonte. Articolo modificato in sede di conversione.

Proroga incentivi (art. 44)
Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il credito d'imposta attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. Articolo modificato in sede di conversione.

Compensazione perdita gettito TARI (art. 45)
Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all’anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo o di TARI-corrispettivo.

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 46)
Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca urbana. Articolo modificato in sede di conversione.

Ape (art. 53)
Confermate le disposizioni in materia di Ape sociale (art. 53, D.L. n. 50/2017). Pertanto, le attività lavorative di cui all'allegato C della Legge n. 232/2016 - Legge di stabilità 2017 (industria estrattiva, edilizia e manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti) si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento di decorrenza del pensionamento, le medesime attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Durc (art. 54)
Confermate, altresì, le previsioni in materia di Durc. In particolare, il DURC nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (conv., con modif., dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Dure On Line" l’elenco dei DURC annullati.

Prestazioni occasionali (art. 54bis)
Il provvedimento introduce una nuova disciplina delle prestazioni occasionali. Vengono definite come tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Premi di produttività (art. 55)
Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 55-quater)
L’articolo 55-quater del ddl n. 2853 nell’apportare modifiche all’articolo 44, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dispone che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50, i 6 mesi decorrono da tale data.

Patent box (art. 56)
I redditi dei soggetti titolari di reddito d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Articolo modificato in sede di conversione.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incre-mentali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione. (art. 57-bis)
Articolo inserito in sede di conversione.

Modifiche alla disciplina dellIRI: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presentì al momento della fuoriuscita dal regime (art. 58)
In caso di fuoriuscita dal regime di contabilità ordinaria anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta 2017, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta del 24%.

Transfer pricing (art. 59)
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. Articolo modificato in sede di conversione.