Prassi - INPS - Messaggio 08 giugno 2017, n. 2353

Certificazione del diritto a pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Trattazione domande con requisiti raggiunti negli anni 2017 e 2018. Aggiornamento del sistema Unicarpe-Felpe

 

Premessa

Con circolare n. 90 del 24 maggio 2017 sono state illustrate le modifiche introdotte dalle legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale modifiche riguardano in particolare:

- il requisito oggettivo

- il mancato adeguamento in via transitoria dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

- la non applicazione delle c.d. finestre mobili

- il termine per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Con il presente messaggio si descrivono le modifiche apportate alla procedura di certificazione di cui ai messaggi n. 3424 del 28 febbraio 2012, n. 4071 del 6 marzo 2012. Con messaggio n. 451 del 30 gennaio 2017 è stato reso noto che a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, le attività relative alla trattazione delle certificazioni per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, definite centralmente dalla DC Pensioni, sono state decentrate presso le sedi territorialmente competenti.

A tal proposito si specifica che:

- le verifiche per l’attribuzione del beneficio del prescritto decreto a favore dei lavoratori delle gestioni pubbliche saranno definite dalle sedi competenti in modalità automatica; a tale fine si deve necessariamente procedere alla sistemazione del conto su Nuova Passweb.

Le posizioni per le quali si rende necessaria la definizione in modalità non automatica devono essere HelpUsuranti@inps.it per lo sblocco della domanda.

Con il presente messaggio vengono fornite le relative istruzioni.

 

1.SISTEMA UNICARPE. VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI

 

Il sistema UNICARPE è stato implementato per la verifica del diritto a pensione in applicazione del decreto in argomento, in funzione:

1.dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’accesso al beneficio;

2.delle ulteriori condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.

 

Nel menu ‘Certificazione’ è presente la voce ‘Lavori usuranti’ per la trattazione delle relative domande caricate in procedura WebDom.

 

1.Prelievo della domanda

La procedura UNICARPE effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione

presente sul conto assicurativo e consente di trattare con modalità non automatica le casistiche non gestite dalla procedura:

 

3.liquidazione nelle gestioni VES,VGAS e VPT

4.domande per le quali i requisiti sono da accertare in regime internazionale.

Nella fase di prelievo della domanda viene controllata su Felpe la presenza di altra relativa certificazione già accolta.

In tal caso, come per tutte le altre tipologie di verifica del diritto a pensione, la procedura non consente di proseguire nella definizione.

L’operatore dovrà selezionare, ai fini del monitoraggio, il campo "Anno di maturazione del requisito" in cui visualizzare in un menù a tendina l’anno di maturazione dei requisiti.

In automatico l’applicativo presenta anno di monitoraggio 2018 ma può essere variato per tutti gli anni precedenti fino al 2011.

 

1.Pannello "Istruttoria"

In base alla tipologia di lavoratore, ad integrazione delle informazioni già presenti, sono stati previsti i nuovi campi:

- data inizio proiezione, precompilata con il primo giorno successivo all’ultimo contributo accreditato sull’estratto conto, modificabile a cura dell’operatore, in ogni caso da data non anteriore al 1° gennaio 2017;

- data di cessazione attività in corso, modificabile a cura dell’operatore, in ogni caso non successiva al 31 dicembre dell’anno di accertamento dei requisiti.

Sulla base delle date di inizio proiezione e di cessazione attività viene effettuata, nel modulo del conto calcolato, la proiezione della contribuzione utile per la ricerca del periodo di svolgimento dell’attività faticosa e pesante che del raggiungimento del requisito contributivo richiesto.

La proiezione della contribuzione non viene effettuata in assenza della "Data di cessazione attività in corso".

Se l’anno selezionato è dal 2011 al 2015, è stato previsto il campo "Continua a lavorare?" (il campo è obbligatorio).

Se l’anno selezionato è maggiore del 2016, è stato previsto il campo "data di cessazione attività in corso" (la data non può essere successiva al 31 dicembre dell’anno selezionato; la data non può essere uguale/anteriore alla data inizio proiezione); se la data non è valorizzata viene visualizzata una finestra di pop-up: " Attenzione. Non risulta in corso alcuna attività lavorativa. La contribuzione non verrà proiettata", con la richiesta di conferma per proseguire nella definizione

 

1.Pannello "Conto Calcolato"

La procedura riporta l’anzianità contributiva complessiva ai fini della valutazione della decorrenza con e senza beneficio.

Il requisito oggettivo relativo all’attività usurante svolta dovrà essere riportato nella tabella presente sul pannello "Conto calcolato".

Tale tabella, relativa agli ultimi 10 anni di contribuzione effettiva utilizzata per la ricerca di almeno 7 anni di attività faticosa e pesante, è stata integrata a partire dal 2017 per la ricerca di almeno la metà della vita lavorativa complessiva di attività faticosa e pesante.

A tale fine sono stati previsti due link, da attivare alternativamente, per contrassegnare i periodi di attività usurante:

- Tutta

- Ultimi 10 anni

 

1.Pannello " Verifica del Diritto"

La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore per stabilire la data di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione sia come "Lavori faticosi e pesanti" che come "Generalità dei lavoratori".

Per tutte le tipologie di lavoratori interessati la decorrenza della pensione con l’attribuzione del beneficio non può essere anteriore al 1° gennaio 2017.

Con riferimento al personale del comparto scuola ed AFAM, la decorrenza non può essere anteriore al 1° settembre/1° novembre 2017.

La verifica del diritto è stata modificata per:

- disapplicare il differimento della decorrenza in relazione alla c. d. finestra mobile

- mantenere il differimento in relazione alla ritardata presentazione della domanda di accesso al beneficio come specificato al punto 4 della circolare 90 del 24 maggio 2017.

 

1.Pannello "Calcolo pensione"

0.Calcolo onere

 

Per le posizioni dei lavoratori per i quali risultano accertati i requisiti per l’accesso al pensionamento con il beneficio dei lavori c.d. usuranti, la procedura effettua la quantificazione dell’onere.

L’onere per ciascun lavoratore si ottiene moltiplicando il numero dei mesi compreso tra la decorrenza della pensione con e senza beneficio, per l’importo di pensione, e aggiungendo i ratei di tredicesima.

Sul pannello del "Calcolo pensione" viene visualizzata una tabella riepilogativa del calcolo effettuato.

Inoltre, per la Gestione Pubblica viene calcolato anche l’importo del TFS.

 

0.Definizione

 

L’attivazione del bottone "Definisci" dal pannello di ‘Verifica Diritto’, se respinta, dal pannello ‘Calcolo Pensione’, se accolta, consente per ciascuna domanda:

1.la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;

2.la chiusura in automatico su WebDom sia per l’accolta che per la respinta;

3.la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta;

4.la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto analitico.

5.la stampa della reiezione della domanda dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto analitico.

 

2.FELPE

2.1 Visualizzazione dati

In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:

6.la tipologia del lavoratore;

7.l’esito della verifica;

8.la tipologia della certificazione (vecchiaia o anzianità);

9.data raggiungimento requisiti

10.la finestra con il beneficio

11.la scadenza del beneficio (pari alla decorrenza pensione con il regime pensionistico attualmente in vigore).

 

Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:

- soggetto destinatario del beneficio lettera non inviata

- soggetto destinatario del beneficio lettera inviata, quando è stata inviata la comunicazione con l’indicazione della decorrenza.

 

2.Annullamento della "certificazione"

La certificazione può essere annullata, con apposita funzione "annullamento" presente su Felpe, nel caso in cui venga successivamente verificata una delle seguenti situazioni:

- il decesso;

- la mancanza del diritto;

- la titolarità di pensione diretta;

- la rinuncia al beneficio;

 

3.COMUNICAZIONI

3.Comunicazioni predisposte da Felpe e Comunicazione Epistolare

Ai lavoratori interessati saranno inviate, centralmente e periodicamente, le comunicazioni di attribuzione del beneficio con l’indicazione della decorrenza.

Comunicazioni specifiche sono previste (con esclusione degli iscritti GDP):

18.per coloro che hanno in corso il pagamento di un riscatto/ricongiunzione (periodo acquisito in Arpa con il tipo documento 9 per la generalità dei lavoratori); per i fondi speciali periodo acquisito in FSPA con i codici:

1S per i riscatti

2S per le ricongiunzioni;

 

19.per i titolari di AOI;

Attraverso la funzione "ristampa modelli" è possibile la stampa della reiezione della domanda.

 

3.Comunicazioni predisposte da WebDom

La procedura WebDom è stata aggiornata per consentire di respingere le istanze di certificazione relative ai lavoratori per i quali, in fase istruttoria siano accertate le seguenti motivazioni:

 

- motivazioni non codificate

- lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti

- lavoratore notturno che ha prestato attività per almeno 6 ore per un numero di giorni lavorativi annui non inferiore a 64

- lavoratore notturno che ha prestato attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78

- lavoratore che ha svolto lavoro notturno per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

- lavoratore addetto alla cd. linea catena

- conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti

- Mancanza del requisito anagrafico/contributivo

- mancata o incompleta presentazione della documentazione minima

 

La reiezione è possibile solo se nella fase attività viene selezionato come esito della valutazione "Mancato riconoscimento".

E’ inoltre prevista la possibilità di inserimento di testo libero a cura dell’operatore, per motivazioni non codificate.

Attualmente la spedizione delle reiezioni è a carico dell’operatore di sede.

 

4.VISUALIZZAZIONE SU PORTALE INTERNET

Il cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa all’esito della certificazione con le modalità in uso per le domande di prestazione:

Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino --> Prestazioni -->Richieste Presentate.

Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativa alle domande inviate.

 

5.CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività di gestione delle certificazioni, compresa la sistemazione dei conti individuali necessaria per l’inserimento in procedura, andranno

definite da parte delle strutture territoriali con la massima priorità e urgenza, al fine di consentire il successivo invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati.

Al riguardo, si evidenzia l’importanza del caricamento in procedura di tutte le posizioni dei soggetti che hanno presentato, a seconda della categoria di appartenenza, istanza di ammissione al beneficio usuranti, compresi i casi di reiezione.