Trattamento pensionistico e accesso anticipato: i chiarimenti Inps

Con messaggio n. 2054 del 17 maggio 2017, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alle tipologie di destinatari della norma (art. 24, co. 15-bis, D.L. n. 201/2011) che consente una deroga agli attuali requisiti di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In materia di accesso al trattamento pensionistico, l’articolo 24, comma 15-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) dispone che, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del citato decreto (28 dicembre 2011), i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 con il sistema delle quote (Tabella B, L. n. 243/2004), possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici, ulteriormente, se più favorevole, possono conseguire il trattamento di vecchiaia qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Con riferimento ai lavoratori e le lavoratrici che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato, iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive della medesima, il requisito contributivo minimo può essere perfezionato con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Il requisito anagrafico di 64 anni è invece soggetto all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (art. 12, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010). Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore; sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto, rientrano in questa categoria anche i dipendenti di enti pubblici economici, i quali, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica di impresa (art. 2082 c.c.) in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi. Peraltro, la previsione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 stessero svolgendo attività lavorativa dipendente; in tale fattispecie, devono essere perfezionati i requisiti vigenti nelle predette Gestioni speciali (Inps, messaggio n. 219/2013). Nel caso poi di iscritti/assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una Pubblica Amministrazione o erano privi di occupazione, il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato con contribuzione versata esclusivamente nel FPLD in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Per tali fattispecie, è esclusa la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Ancora, stante il tenore "eccezionale" della disposizione, che richiede un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e un requisito anagrafico minimo di 64 anni, non può trovare applicazione la deroga (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 503/1992) che prevede, a determinate condizioni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia con un’anzianità contributiva di 15 anni, anziché 20.
Infine, con riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, occorre effettuare una distinzione in relazione alla tipologia del relativo contratto di lavoro (operai a tempo indeterminato o determinato). Nel caso in cui l’operaio al 28 dicembre 2011 aveva un contratto a tempo indeterminato (cd. OTI), ai fini del requisito contributivo, concorre tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata e/o accreditata (ad esempio: contribuzione derivante da trattamento speciale di disoccupazione agricola, disoccupazione ordinaria, trattamento di integrazione salariale agricolo, maternità, riscatto, volontaria, fermo restando le regole per il diritto a pensione). Per l’operaio agricolo con un contratto a tempo determinato (cd. OTD), in riferimento al quale non si ha cognizione dell’esatta collocazione temporale delle giornate in cui ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo, ma solo del numero delle stesse, se il lavoratore nell’anno 2011 possedeva 270 giornate lavorative (intero periodo lavorato) in qualità lavoratore dipendente agricolo, ovvero meno di 270 giornate lavorative ma dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, tutta la contribuzione è utile per determinare il requisito contributivo. Nella ipotesi residuale, invece, la contribuzione richiesta deve riferirsi esclusivamente alla contribuzione obbligatoria maturata in qualità di lavoratore dipendente agricolo (giornate effettivamente lavorate, contribuzione figurativa dentro il rapporto di lavoro, riscatto correlato ad attività lavorativa, ricongiunzione, etc.), con esclusione della contribuzione volontaria, figurativa per trattamento speciale agricolo, nonché per disoccupazione ordinaria, accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto non correlato ad attività lavorativa.