Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 maggio 2017, n. 12673

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Acquisto di pacchetto azionario - Dichiarazione dei redditi

Ritenuto in fatto

P.M. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n 103/29/12 dep. il 3.5.2012, che su ricorso avverso avviso di accertamento per incremento patrimoniale per acquisto di pacchetto azionario rilevante ai fini dell'Irpef per l'anno 2002, ha accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso incidentale del contribuente.

In particolare la CTR ha ritenuto tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 25.6.2009 (per la dichiarazione dei redditi 2003 relativa all'anno 2002), essendo applicabile alla fattispecie la proroga biennale prevista dall'art. 10 della I. 289/2002, dato che il contribuente non si è avvalso del condono previsto dalla medesima legge. Ha confermato l'atto impugnato, basato sull'acquisto di un pacchetto azionario, che ha ritenuto "pacificamente atto di acquisto simulato, pur essendo il pacchetto stesso rimasto nella intestazione fiduciaria del sig. M.P." anche in "assenza di un effettivo esborso di denaro da parte del contribuente accertato": e ciò in mancanza di una adeguata prova, a carico del contribuente.

L'Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge (art. 7 e 10 I. 289/2002 e art. 43 d.P.R. 600/73), non essendo applicabile alla fattispecie la proroga biennale per l'accertamento prevista dall'art. 10 I. 289/02.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1.0ccorre premettere che la L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1 sotto la rubrica "proroga di termini" prevede che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni".

2.2. Come già ritenuto da questa Corte, la proroga biennale dei termini di accertamento,accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della L . 289/2002 opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge" sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo (cfr. da ultimo Cass. n. 16964 del 11/08/2016; n. 23749/2015). Ciò perché, come rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 356 del 2008 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata in merito all'art. 10 cit., il meccanismo di proroga è, in sostanza, finalizzato a garantire il preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell'agevolazione, indipendentemente dalle ragioni per le quali quest'ultimo non se ne sia avvalso.

2.2. Tuttavia nel caso in esame il contribuente ha regolarmente aderito e perfezionato la procedura di definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo per l'anno 2002 si sensi dell'art. 7 della I. 289/2002 - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - per cui il termine di decadenza per l'accertamento era spirato il 31.12.2007, con conseguente tardività dell'accertamento notificato il 25.6.2009.

2.3. La C.T.R. non ha fatto pertanto buon governo della disposizione indicata, motivando l'inclusione della fattispecie nelle ipotesi di proroga sull'errato presupposto della sussistenza di una "limitata efficacia preclusiva derivante dalla presentazione della domanda di condono ex art. 7", in quanto attinente a redditi sinteticamente accertati in relazione alla capacità contributiva del contribuente.

Tale distinzione non è infatti rinvenibile nel testo della disposizione natura eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi (cfr. Corte cost. n. 247 del 2011).

3. L'accoglimento del superiore motivo determina l'assorbimento dei restanti: del secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge (art. 38 commi 4 ss. d.P.R. 600/73) e motivazione contraddittoria, sulla sussistenza del presunto incremento patrimoniale alla base dell'accertamento sintetico; del terzo motivo col quale si deduce vizio di motivazione, per avere la CTR ritenuto insussistente la prova, fornita invece dal contribuente sia in sede di risposte all'invito dell'Ufficio sia a seguito a produzione di estratti conto bancari.

4. Conclusivamente, accolto il ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Vanno compensate le spese dei gradi di merito; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 3.500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.