Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2017, n. 12330

Tributi - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Cessione ramo di azienda - Misura proporzionale

 

Svolgimento del giudizio

 

L'agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/35/13 del 30 gennaio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale notificato alla "A.A. srl" in sede di riqualificazione, ex art. 20 d.P.R. 131/86, dell'operazione complessa con la quale la 'G. srl' aveva: - costituito, quale socio unico, la A.A. srl (31 maggio 2007); - conferito a quest'ultima un ramo aziendale (13 giugno 2007); - ceduto alla A.C.S.S. spa la totalità della partecipazione da essa detenuta nella neocostituita A.A. srl (13 giugno 2007).

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: - l'operazione in questione (comportante la tassazione in misura fissa, e non proporzionale) non avesse natura elusiva, non potendo quest'ultima essere fatta valere né ex art. 37 bis d.P.R. 600/73 (norma relativa alle sole imposte dirette), né ex art. 20 d.P.R. 131/86 cit. (sussistendo la valida ragione economica rappresentata dalla salvaguardia dei livelli occupazionali di G srl mediante conferimento dell'azienda alla A.A. invece che alla A.; avendo quest'ultima natura di holding pura di partecipazione e non di società operativa).

Resiste con controricorso la A.A. srl, la quale formula anche un motivo di ricorso incidentale.

La società ha depositato memoria ex art. 378 cpc.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione degli articoli 53 Cost., 1362 cod.civ. 20, 23 e 41 d.P.R. 131/86, 4, co. 1, tariffa Prima Parte all. al d.P.R. 131/86 cit.; nonché del divieto generale di abuso del diritto. Per avere la commissione tributaria regionale - discostandosi dal dominante orientamento di legittimità - erroneamente escluso il potere dell'amministrazione finanziaria di riqualificare, ex articolo 20 citato, un'operazione caratterizzata, come nella specie, dal compimento di negozi giuridici collegati; inoltre, posti in essere allo scopo, esclusivo o prevalente, di conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dalla insussistenza, nella specie, di valide ragioni economiche e patrimoniali. Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, la natura di holding finanziaria della A. non ostava infatti all'acquisto diretto da parte sua del ramo aziendale, posto che - ex articolo 2384 bis cod.civ. - l'atto eccedente l'oggetto sociale non comporta negoziale ma, al più, l'inefficacia ed inopponibilità dell'atto nei rapporti con i terzi consapevoli. Con la conseguenza che l'acquisizione diretta dell'azienda da parte di A. non trovava impedimento giuridico nella natura di holding da quest'ultima rivestita; tanto più che lo strumento utilizzato (cessione della partecipazione della società conferitaria di ramo aziendale) comportava esso stesso l'aggiramento di istituti tipici della cessione di azienda, in primo luogo quello della responsabilità patrimoniale dell'acquirente per i debiti aziendali ex articolo 2560, secondo comma, cod.civ..

Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura sotto il profilo - ex art. 360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ., come modificato dal d.l. 83/12 conv. in I. 134/12 - dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; appunto costituito dall'assenza di valida ragione economica escludente l'elusività dell'operazione. Tanto più considerando che sussisteva abuso del diritto anche qualora lo scopo economico diverso dal risparmio fiscale, ancorché esistente, avesse rilevanza del tutto marginale, come nella specie.

Con il quarto motivo di ricorso si ripropone la stessa violazione che precede (affermazione di una sostanziale ragione economica diversa dal risparmio fiscale) sotto il profilo della violazione degli articoli 2384 e 2697 del cod.civ. Non essendo conforme alla legge l'individuazione in capo alla A., in quanto holding pura, di un impedimento di ordine giuridico all'acquisto diretto dell'azienda. Ciò perché l'atto eccedente i limiti dell'oggetto sociale non era invalido ma comportava, al più, la responsabilità degli amministratori nei confronti della società.

2.1 Con il motivo di ricorso incidentale, la A.A. srl deduce nullità della sentenza e del procedimento di appello; per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sulla sua eccezione di tardività dell'appello, in quanto proposto dall'agenzia delle entrate oltre lo scadere del termine lungo semestrale qui applicabile, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente all'entrata in vigore della legge 69/09, modificativa dell'articolo 327 cod.proc.civ..

2.2 E' fondato, con effetto assorbente del ricorso principale, il motivo di ricorso incidentale così proposto dalla società.

L'appello introdotto dall'agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Genova era, infatti, tardivo; con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Tale profilo - che la commissione tributaria regionale non ha minimamente considerato, pur a fronte di specifica eccezione di inammissibilità sul punto - trova riscontro nelle seguenti circostanze oggettive, evincibili dagli atti e liberamente attingibili da questa corte in ragione della loro rilevanza prettamente processuale:

trattandosi di giudizio introdotto in primo grado (impugnativa dell'atto impositivo del luglio 2010) successivamente alla data (4 luglio 2009) di entrata in vigore della l. 69/09, il termine ‘lungo’ per la proposizione dell'appello era nella specie quello semestrale dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 cpc come risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 46, co. 17, l. 69/09 cit.; - a fronte di sentenza di primo grado (non notificata) pubblicata l'11 aprile 2011, il termine semestrale così individuato veniva dunque a scadenza, considerata la sospensione dei termini in periodo feriale, il 27 novembre 2011; - l'atto di appello risulta essere stato notificato, a mezzo di consegna del plico raccomandato all'ufficio postale per l'inoltro e la consegna, in data 30 novembre 2011 (con effettivo recapito in data 2 dicembre 2011).

Come detto, la convergenza di tali elementi trova riscontro documentale in atti; né essa è stata in alcun modo confutata, in replica al ricorso incidentale avversario, dalla agenzia delle entrate.

Ne segue la cassazione senza rinvio della sentenza di appello, stante la tardività dell'appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Quanto alle spese di lite dei gradi di appello e legittimità, se ne dispone l'accollo a carico dell'agenzia delle entrate, in ragione di soccombenza.

La liquidazione avviene come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale;

- cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la tardività dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

- condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 4.000,00, e di quello di legittimità, che liquida in euro 6.000,00; il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.