Ipotesi di accordo Gas-Acqua: la normativa sul mercato del lavoro

Nell’attesa che venga approvata dalle assemblee dei lavoratori l’ipotesi di accordo 18/5/2017 per il rinnovo del CCNL Gas-Acqua, si riporta una sintesi della nuova normativa sul lavoro che, all’esito della convalida, entrerà in vigore dalla data di stipulazione

Apprendistato professionalizzante
E’ disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono aver mantenuto in servizio almeno I’82% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 (trentasei) mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto in corso o al termine del periodo di prova o si sia risolto consensualmente. Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge per le assunzioni fino a 10 lavoratori complessivi nei 36 mesi precedenti.
Il periodo di prova sarà pari a 3 (tre) mesi; detto periodo potrà essere ridotto alla metà qualora l’apprendista abbia frequentato nel corso di precedente rapporto corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
La durata massima dell’apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è la seguente:

Livelli

Durata mesi

Primo periodo mesi

Secondo periodo mesi

Terzo periodo mesi

7, 8 24 12 6 6
4, 5, 6 30 12 12 6
3 36 12 12 12
2 30 15 15 -

Il lavoratore apprendista viene inquadrato nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire; la retribuzione attribuita sarà la seguente:
a) primo periodo di apprendistato: 75% della retribuzione contrattuale minima (minimo tabellare integrato ed EDR) prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato;
b) secondo periodo di apprendistato: 85% della retribuzione contrattuale minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato;
c) terzo periodo di apprendistato: 90% della retribuzione contrattuale minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato.
Nel caso di contratti di apprendistato per il conseguimento di qualifiche di cui al 2° livello classificativo, sono previsti due soli periodi: nel primo periodo sarà riconosciuto l’80% della retribuzione contrattuale minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento assegnato; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore il 90% della suddetta retribuzione.

Al termine del periodo di apprendistato, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al seguente punto 17, al lavoratore viene riconosciuta in misura integrale la retribuzione contrattuale relativa al livello di inquadramento assegnato.

Contratto di lavoro a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nonché delle alle norme contenute nel contratto collettivo.
In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente, le parti convengono che e disposizioni di cui all’art. 19 co. 2 e art. 21 co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 non sono applicabili nei seguenti casi:
a. sostituzione di lavoratori assenti;
b. punte eccezionali di attività, anche con riferimento alle procedure di gara, cui non sia possibile fare fronte con le risorse normalmente impiegate;
c. eventuali altre ipotesi concordate a livello aziendale.
In relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori occupati con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potrà complessivamente superare la percentuale del 30% dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato, da calcolarsi come media annua tempo per tempo all'atto dell’assunzione.
Ai fini dell'esclusione dei limiti quantitativi ai sensi dell’art. 23. co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015 per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti dall’inizio dell’attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218.
Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, per l’assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a due mesi prima dell’inizio del congedo.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.

Lavoro agile (smart working)
Il rinnovo contrattuale prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell’attività lavorativa all'interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telematici messi a disposizione dall'azienda.
Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore e la prestazione dell’attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere direttivo.
Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale.
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti numerici complessivi individuati dall’art. 14, comma 4 del CCNL, cioè il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa, calcolata sulla media annua al momento dell’assunzione.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.
A livello aziendale le parti potranno concordare percentuali più elevate rispetto a quella dei commi precedenti.