Parte economica dell'accordo di rinnovo del CCNL GAS-ACQUA

Si riportano le novità economiche dell’accordo di rinnovo del CCNL Gas-Acqua siglato il giorno 18/5/2017, tra ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.

L’ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018. Le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione, decorrono dalla data di scioglimento della riserva delle Parti stipulanti.

PARTE ECONOMICA

Le Parti concordano che l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2016-2018 risulta costituito dalle seguenti tre componenti: Incremento dei minimi, Welfare contrattuale, Premio di risultato/produttività.

1. Incremento dei minimi
Le Parti convengono che i minimi retributivi mensili di cui all’art. 36 del CCNL vengono incrementati a regime dei seguenti importi alle scadenze sotto indicate.

Livello

Decorrenze

1/5/2017

1/4/2018

Q 57,37 40,16
8 51,81 36,27
7 47,87 33,51
6 43,92 30,75
5 40,00 28,00
4 37,56 26,29
3 35,14 24,60
2 31,77 22,24
1 28,58 20,01

Pertanto i minimi tabellari saranno i seguenti:

Livello

Decorrenze

1/5/2017

1/4/2018

Q 2926,19 2966,35
8 2642,54 2678,81
7 2441,55 2475,06
6 2240,33 2271,08
5 2040,09 2068,09
4 1915,61 1941,90
3 1792,17 1816,77
2 1620,14 1642,37
1 1457,67 1477,68

Gli adeguamenti dei minimi secondo le decorrenze indicate saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sulla presente ipotesi di accordo.

2. Welfare contrattuale
A decorrere dall’1/1/2017 le Aziende verseranno al FASIE per i lavoratori iscritti un importo aggiuntivo pro capite in misura fissa pari a € 5,00 per 12 mensilità; dalla medesima data il contributo a carico di ciascun lavoratore e per ogni componente del suo nucleo familiare iscritto aumenta di 12,00 euro annui.
A decorrere dall’1/1/2018 le Aziende attiveranno la copertura assicurativa del caso di premorienza o invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con modalità e condizioni che saranno definite tra le Parti entro il 2017; a tal fine le aziende impegnano un importo mensile in cifra fissa pari a 5 euro per 12 mensilità.

3. Premio di risultato/produttività
Si è disposto che una quota dell’incremento salariale complessivo stabilito per il rinnovo del CCNL sia destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, secondo criteri e modalità da definire nei relativi accordi.

La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
L’importo stabilito è pari a 11,00 euro sul parametro medio contrattuale per 14 mensilità, da erogare sotto forma di "una tantum" in caso di raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività/competitività secondo le modalità definite negli accordi aziendali per i premi di risultato. L’importo complessivo parametrato è pari a 154,00 Euro sia per l’anno 2017, sia per l’anno 2018.
Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere, con modalità che saranno successivamente definite, ad adeguare i minimi tabellari dell'importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità:
a. In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,72%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell'importo stanziato di € 11,00;
b. In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 11,00 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato.

Indennità varie
Dalla data di sottoscrizione del presente accordo è soppressa l’’indennità maneggio denaro e l’indennità guida, (l’ultima è prevista per i settori Acquedotti e Gas aziende private e municipalizzate).
I lavoratori che alla data suddetta risultano percettori delle indennità soppresse, conservano ad personam sotto forma si assegno in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, utile solo agli effetti del TFR, da corrispondersi per 12 mensilità, un importo pari all'80% del valore medio mensile percepito nei 36 mesi precedenti; le assenze per maternità, congedi parentali, malattia e infortunio non possono ridurre l’importo teoricamente spettante di una misura superiore al 10%. Sono confermate le eventuali normative aziendali inerenti alla tutela assicurativa e legale in caso di guida.
In deroga a quanto sopra previsto, nelle realtà ove, sino alla data di sottoscrizione del presente CCNL, siano stati stipulati accordi aziendali che prevedono per le indennità in oggetto trattamenti, anche intersettoriali, sostitutivi o alternativi di quelli nazionali, la materia resta nella disponibilità delle parti a livello aziendale.