Compensazione: le risposte del Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con i quesiti dell’11 maggio 2017, fornisce chiarimenti sull’istituto della compensazione.

1. L’istituto della compensazione permette a chi ha diritto a un rimborso di avere liquidità rapidamente senza dover attendere una attività amministrativa. La normativa sulla compensazione è stata modificata dall’art. 3, D.L. n. 50/2017, al fine di rafforzare il presidio su questa operazione, abbassando i limiti per apporre il visto di conformità e rendendo obbligatorio il passaggio per i servizi telematici per fare le compensazioni di alcune ritenute ed imposte.
2. La compensazione IVA può avvenire solo dopo che è stata presentata la relativa dichiarazione IVA. Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria questa presentazione anticipata: il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.
3. I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi:
- dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute. In questo caso con la compensazione interna non c’è il visto;
- dall’invio attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
4. Il bonus Renzi, di 80 euro, è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate, in quanto non si tratta di imposte ma di una somma anticipata al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito. Quindi non c’è l’obbligo di passare per i servizi telematici.
5. Se non si utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per gli F24 con compensazioni si può incorrere in blocco della compensazione o nel mancato riconoscimento della stessa.