IRAP: rimborso per il collaboratore di srl

La Corte di Cassazione, con sentenza 17 maggio 2017, n. 12227, in materia di IRAP, ha ribadito che non è soggetto all’imposta il professionista che collabora con una srl, se privo di autonoma organizzazione.

La contribuente, dottore commercialista, propone ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ha ritenuto assoggettata ad IRAP l'attività svolta dalla stessa.
Nello specifico, la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa all'esito della liquidazione in base alla dichiarazione assumendo, nel merito, di non avere una propria organizzazione, servendosi per la parte burocratica della struttura della società di capitali della quale era collaboratrice.
Il giudice d'appello ha escluso che fosse configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto "il libero professionista che si associa, anche solo di fatto, ad un altro, usufruendo della struttura amministrativa di questo, ossia di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how, del professionista medesimo, è soggetto all'imposta de qua: corollario di detto principio è la necessità di dimostrare - onere da assolversi dal contribuente - che il professionista stesso, aderente ad una associazione professionale, non fruisca, giusto l'id quod plerumque accidit, dei benefici organizzativi notoriamente conseguibili per effetto dell'esercizio della professione in forma collettiva che possono giustificare il quid pluris di capacità contributiva oggetto del prelievo IRAP".
La contribuente:
- lamenta omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata circostanza che la professionista, invece di essere una semplice collaboratrice di studio, sia in realtà un'associata di fatto dello stesso;
- censura la sentenza impugnata, perché in essa difetterebbe ogni riferimento, potenziale o concreto, in ordine all'apparato esterno costituente autonoma organizzazione, di cui avrebbe disposto essa contribuente;
- assume che nell'ipotesi di ravvisata sussistenza di uno studio associato di professionisti, sarebbe questo il soggetto passivo dell'imposta, e non il singolo associato.
La Suprema Corte evidenzia che la sentenza impugnata dà per accertato in fatto dal giudice di primo grado, e pacificamente riconosciuto dall'ufficio, che la contribuente è una collaboratrice della srl ed in tale qualità la utilizza "per la parte burocratica"; contraddittoriamente però sembra poi qualificare - sia pure in forma ipotetica - la contribuente come "il libero professionista che si associa", e come "il professionista aderente ad una associazione professionale", qualità e circostanza che non risultano contestate alla contribuente dall'ufficio, il quale d'altronde non formula contestazioni ad associazioni professionali.
Pertanto, accoglie i suddetti motivi di ricorso e rinvia la causa alla Commissione tributaria di II grado.