FERROVIE DELLO STATO: prestazione smart-working

Siglato il 2/5/2017, tra le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la UGL TAF, la FAST Mobilità e OrSA Ferrovie, l’accordo per avviare un periodo di sperimentazione per l’introduzione dello smart-working nel Gruppo FS Italiane.

A partire dall’1/9/2017 e per la durata di 6 mesi è avviato un periodo di sperimentazione per l’introduzione dello smart-working nel Gruppo FS Italiane che si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile sia rispetto ai tempi che al luogo nel quale viene eseguita (flessibilità di tempo e di spazio).
La prestazione potrà essere svolta nelle giornate di smart-working:
- dalla propria residenza o altra dimora comunicati all’azienda.
- da altro luogo che sia specificato nell’accordo individuale;
- da altra sede aziendale.
Ad ogni effetto connesso alla normativa legale e contrattuale le Parti convengono che lo smart-working non costituisce una nuova forma di rapporto di lavoro ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato.
Lo smart-working potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma del part-time orizzontale il cui ruolo e le relative mansioni non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Sono escluse/i le lavoratrici e i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Nella fase di sperimentazione dell’istituto, che si avvia con il presente accordo, nella tabella allegata sono indicati sinteticamente, per ciascuna Società interessata, le strutture le cui/i cui lavoratrici/lavoratori possono accedere allo smart-working e i posti complessivi interessati dalla sperimentazione nell’ambito delle attività specificamente individuate.
L’adesione al progetto avverrà esclusivamente su base volontaria e, nella fase di sperimentazione, nella misura e per i ruoli/le posizioni indicati nell’allegato e può essere effettuato a fronte di un accordo scritto tra azienda e lavoratrice/lavoratore.
La durata e distribuzione settimanale dell’orario di lavoro è quella prevista dal CCNL Mobilità/Area AF, lo smart- working potrà essere effettuato soltanto durante l'orario di lavoro diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali.
Per le Società/attività/ruoli che rientrano nella sperimentazione, la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro sarà concordata tra azienda e lavoratrice/lavoratore, tenuto conto delle esigenze della lavoratrice/del lavoratore e delle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Le lavoratrici/i lavoratori che accederanno allo smart-working potranno lavorare in una sede diversa da quella aziendale per un minimo di 4 giornate al mese non frazionabili e, in accordo con il diretto/a responsabile, fino ad un massimo di 8 giornate al mese non frazionabili.
Non potrà essere richiesto né effettuato lavoro notturno, a tutti gli effetti economici e normativi previsti dal CCNL Mobilità/Area AF.
Nelle giornate lavorative svolte in modalità smart-working è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Trattandosi di una giornata lavorativa ordinaria, la Società erogherà regolarmente un ticket per il pasto qualora ricorrano le condizioni contrattuali.
Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart-working l’azienda e la lavoratrice/il lavoratore possono recedere in forma scritta dall’accordo previo preavviso di 30 giorni.
L’azienda e la lavoratrice/il lavoratore possono recedere dall’accordo previo preavviso di 10 giorni esclusivamente nei seguenti casi:
-assegnazione della lavoratrice/del lavoratore ad un’attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato concordato lo smart-working;
- venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a fare richiesta di smart-working;
- mancato rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dall'accordo individuale da parte della lavoratrice/del lavoratore o dell’azienda;
- sopraggiungere di obiettive ragioni aziendali o della lavoratrice/del lavoratore.