Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 26 aprile 2017, n. 52/E

Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce - Art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

Quesito

L’istante è un imprenditore agricolo, con la qualifica di IAP, che svolge l’attività di allevamento di pesce (pesce d’acqua dolce, quasi esclusivamente trota iridea).

All’allevamento di pesce si è aggiunta, negli anni, anche la lavorazione dello stesso in un laboratorio di proprietà dell’impresa, con l’apporto lavorativo dell’istante, della moglie e di alcuni dipendenti.

L’impresa - impegnata dal 2008 in un percorso di assicurazione della qualità e dell’origine del prodotto che ha portato all’acquisizione delle certificazioni "Filiera agroalimentare controllata" (DTP 035 CSQA) e "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari" (UNI EN ISO 22005:2008) - produce ed alleva trote iridee partendo dalla schiusa in proprio delle uova, portando a maturazione gli avannotti e, successivamente, allevando le trote fino al raggiungimento dello standard qualitativo (bianche e salmonate) e quantitativo (peso e dimensioni) necessari per la commercializzazione e/o la lavorazione.

Tutte le fasi lavorative e di allevamento sono sviluppate all’interno dell’azienda con personale, locali e macchinari propri e il prodotto finito o lavorato è fornito ad una clientela molto variegata: mercati ittici all’ingrosso ed al minuto, mense scolastiche della Regione, agrimercati locali "a km zero" della Provincia.

I prodotti aziendali sono principalmente: pesce vivo, pesce intero, filetto di pesce, medaglioni di pesce ed in minore quantità altri preparati crudi a base di pesce di propria produzione (polpette, cevapcici di trota, filetti panati, ecc.).

In relazione ai filetti, la normativa inerente il trattamento fiscale è chiara, rientrando la "produzione di filetti di pesce" specificatamente nell’elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lett. c), del TUIR, pubblicato con D.M. 13 febbraio 2015.

Sussistono dei dubbi invece per quanto concerne il trattamento fiscale da riservare alla produzione del medaglione di pesce, attività quest’ultima non espressamente citata nel suddetto decreto ministeriale e quindi non immediatamente inquadrabile tra le attività connesse.

Tale attività, come chiarito attraverso la documentazione integrativa pervenuta alla scrivente in data 27 gennaio 2017, rientra tra le attività usualmente esercitate dall’interpellante e costituisce circa il 33% del totale del suo volume d’affari.

Tanto premesso, si chiede all’Agenzia delle Entrate di fornire il proprio parere circa la possibilità di ricondurre la produzione del medaglione di pesce alla produzione di filetti di pesce, inquadrandola così tra le attività agricole connesse, tassabili ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’interpellante fa presente che il medaglione di pesce è un prodotto derivante dalla semplice macinazione del filetto, con l’aggiunta di ingredienti di provenienza esterna ma in una percentuale nettamente inferiore alla metà del peso (pesce pari al 70% del peso totale) e per un valore commerciale trascurabile rispetto al valore del pesce utilizzato (un costo pari a circa il 5% del costo totale della materia prima).

Tra gli ingredienti utilizzati vi sono: pangrattato (che ha la funzione di mantenere la forma del medaglione impedendone lo sgretolamento), olio di semi di girasole (per rendere più scorrevole l’impasto nella macchina formatrice), sale e antiossidanti (per salvaguardare la durabilità del prodotto).

L’aggiunta di ingredienti diversi dal pesce è necessaria per la lavorabilità del prodotto e non ha altri scopi o funzioni.

In sostanza il pesce lavorato in azienda è il medesimo allevato, di propria produzione e, quindi, direttamente connesso all’attività agricola.

In più, l’istante evidenzia che la produzione di medaglioni, rispetto al semplice filetto, ha costituito una importante valorizzazione del prodotto, in quanto ha reso fruibile il pesce ad una clientela molto più vasta, normalmente esclusa dal consumo dello stesso, come nel caso, ad esempio, dei bambini e degli ospiti delle case di riposo e di cura, che necessitano di un prodotto morbido e senza spine.

Tutto ciò considerato, l’interpellante ritiene che la produzione di medaglioni debba essere sottoposta allo stesso trattamento fiscale del filetto, costituendone un derivato diretto ed immediato.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L’articolo 32, comma 2, del TUIR, qualifica come attività agricole: "a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali".

Con particolare riferimento a quanto previsto dalla lettera c), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire chiarimenti con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004.

In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.

Alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, ma diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, si applicano invece le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Considerato che i decreti ministeriali previsti dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, relativi all’individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, sono redatti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si è ritenuto opportuno acquisire il parere di quest’ultimo dicastero circa la possibilità di inquadrare tra le attività connesse anche la produzione del medaglione di pesce.

Con nota protocollo n. 2954 del 27 gennaio 2017, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto presente che il decreto ministeriale 13 febbraio 2015 fa rientrare nella tabella dei prodotti agricoli, tra gli altri, la "produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)".

Pertanto, "non sembra rientri in tale categoria alcuna attività di trasformazione del prodotto in questione, quale deve intendersi il medaglione di pesce".

Tanto premesso, alla luce del parere reso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.