Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 06 aprile 2017

Disposizioni operative in materia di controlli ed ispezioni sui soggetti che richiedono agevolazioni di cui al Decreto del 10 aprile 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 dell’11 luglio 2013 relativo alle Zone Franche Urbane: delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, del territorio dei Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, del Comune de L’Aquila e Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca, Zona Franca Urbana dei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, Zona Franca Urbana dei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

 

Art. 1

(Verifica della corretta fruizione delle agevolazioni)

1. L’attività di controllo di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico prevista dall’articolo 18, comma 1, del Decreto 10 aprile 2013, volta all’accertamento della corretta fruizione delle agevolazioni concesse alle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane: delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, del territorio dei Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, del Comune de L’Aquila e Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca, Zona Franca Urbana dei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, Zona Franca Urbana dei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità di cui alle presenti Disposizioni operative.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà prodotte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti modalità:

a) accertamenti d’ufficio;

b) controlli tramite ispezioni in loco.

Art. 2

(Accertamenti d’ufficio)

1. Gli accertamenti d’ufficio sono effettuati, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili all’accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda, ad eccezione delle Zone Franche Urbane per le quali sono stati già effettuati gli accertamenti. Gli accertamenti sono eseguiti dalla Divisione X della DGIAI, con il supporto delle strutture dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., sulla totalità delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. I predetti accertamenti, volti alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, vengono effettuati anche attraverso l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso le imprese beneficiarie, ed hanno ad oggetto la verifica dei seguenti elementi:

a) numero dei dipendenti;

b) appartenenza al settore del trasporto su strada;

c) appartenenza ai settori diversi da quelli della pesca, dell’acquacoltura, del carbone e della trasformazione di prodotti agricoli;

d) mantenimento del pieno e libero esercizio dei propri diritti, assenza di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali;

e) rispetto dei limiti previsti per le agevolazioni "de minimis";

f) sussistenza dei requisiti dichiarati in istanza per l’accesso alle riserve di scopo, laddove previste;

g) ubicazione della sede locale e/o legale;

h) mantenimento dell’attività economica all’interno della Zona Franca Urbana per il periodo previsto all’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto.

2. Gli accertamenti di cui al presente articolo, ad eccezione del punto e), sono effettuati mediante consultazione e elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Gli accertamenti di cui alle lettere g) e h) del presente articolo sono integrati con verifiche di geolocalizzazione delle ubicazioni delle imprese sulla base della cartografia delle sezioni 2001, realizzata dall’ISTAT e disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione dedicata alle Zone Franche Urbane.

4. L’accertamento di cui al punto e) del presente articolo è effettuato anche mediante consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (ex BDA-Banca Dati delle Agevolazioni).

5. La Divisione X provvede a completare i controlli documentali entro il 31 dicembre 2017.

6. Qualora dagli accertamenti emergano delle irregolarità, gli esiti degli stessi con specifica motivazione, sono trasmessi alla Divisione III per il successivo controllo in loco.

Art. 3

(Controlli in loco)

1. I controlli in loco sono espletati secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale e sono effettuati presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni entro il 31 dicembre 2018.

2. L’universo di riferimento per l’identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco è costituito dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni con distinzione di quelle che non hanno beneficiato delle agevolazioni dalle altre.

3. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 2% dell’universo di riferimento risultante dai rapporti trasmessi dalla Divisione X alla Divisione III di questa Direzione Generale e terrà conto anche degli esiti dei controlli in loco già effettuati.

4. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d’ufficio.

5. All’estrazione del campione di cui ai commi precedenti provvede il Dirigente della Divisione III con atto riservato, sottratto al diritto di accesso fino al completamento del relativo programma di ispezioni. Il predetto atto è approvato con successivo decreto direttoriale.

Art. 4

(Struttura incaricata dei controlli in loco)

1. I controlli in loco sono effettuati dalla Divisione III con il personale della DGIAI, sede centrale e sedi periferiche, che utilizzerà il Manuale operativo appositamente predisposto.

2. Le presenti disposizioni operative sono pubblicate sul sito web istituzionale.