Prassi - INPS - Messaggio 24 aprile 2017, n. 1732

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti con riguardo al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private, al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e al soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

 

Con la circolare n. 60/2017 sono state forniti chiarimenti relativi all’istituto del cumulo a seguito delle innovazioni previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con il presente messaggio si forniscono alcune precisazioni relativi al predetto istituto con riferimento ai Fondi di cui all’oggetto.

La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione è prevista a favore dei soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici con i requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

L’art. 41 della legge n. 488/1999, nel disporre la soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici e l’iscrizione all'AGO, con evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD, dei titolari di posizioni assicurative presso i soppressi fondi, ha stabilito che ai predetti soggetti continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. I lavoratori elettrici e telefonici assunti a partire dal 1° gennaio 2000 sono iscritti nel FPLD, e nei loro confronti trovano applicazione le regole proprie di tale Fondo.

Per le particolari modalità di soppressione su indicate, i menzionati Fondi hanno conservato la natura di ordinamenti sostitutivi dell’AGO.

Ciò ha consentito, ad esempio, la possibilità della ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979 presso i soppressi fondi dei periodi contributivi maturati presso il FPLD (al riguardo si rinvia alla circolare n. 22/2001 e al messaggio n. 9086/2009).

Analoga possibilità invece, stante la diversa modalità di soppressione del relativo Fondo, non è prevista per gli autoferrotranvieri.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti agli autoferrotranvieri, ai sensi del decreto legislativo n. 414/1996, la contribuzione acquisita presso il FPLD si cumula con quella acquisita per l’attività autoferrotranviaria presso il soppresso Fondo ovvero, dal 1° gennaio 1996, presso il FPLD in evidenza contabile separata. Solo per la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, della pensione anticipata e della pensione di invalidità specifica non sono considerati utili i periodi di contribuzione esistenti nel FPLD anteriormente alla soppressione del fondo. Tali periodi danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel FPLD, alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Si ricorda altresì che è prevista la possibilità di utilizzare, al fine della liquidazione della pensione secondo le norme dell’AGO, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo unitamente a quelli acquisiti nello stesso FPLD precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si precisa quanto segue.

- Relativamente ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, trova integrale applicazione la disciplina del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, compresi quindi i periodi maturati nel FPLD.

- Relativamente al soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai fini del conseguimento della pensione anticipata, non è possibile il cumulo dei periodi maturati nel soppresso Fondo ovvero nel FPLD in evidenza contabile separata con quelli acquisiti nel FPLD anteriormente al 1° gennaio 1996.