In Gazzetta Ufficiale le novità fiscali del DL 50

Pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 Aprile 2017 il decreto legge n. 50 del 2017 che contiene le disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il decreto in oggetto è composto da 67 articoli, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Di seguito sono indicati gli articoli contenenti le misure di carattere fiscale.

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (art. 1)

L’articolo 17-ter (split payament) del decreto IVA viene modificato, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Quanto disposto si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, società controllate direttamente o indirettamente da altre società, società quotate inserite nell’indice FTSE MÌB della Borsa italiana.
Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e ora si applicano anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (art. 2)

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il diritto alla detrazione della relativa imposta va esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)

L’importo dei 15.000 euro annui richiesto per il visto di conformità è sostituito con quello dei 5.000 euro annui.

 

Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4)

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento.

 

Disposizione in materia di accise sui tabacchi (art. 5)

Le variazioni delle aliquote sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

Disposizioni in materia di giochi (art. 6)

La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da giochi è fissata in misura pari al 19 per cento e al 6% dell’ammontare delle somme giocate. La ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Rideterminazione della base Ace (art. 7)

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 l’Ace sarà determinata non più dal 1° gennaio 2011 ma sull’incremento di patrimonio degli ultimi 5 anni.

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (Art. 8)

Non si fa più riferimento al bene ma ai beni

Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise(Art. 9)

L'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi.

 

Reclamo e mediazione (Articolo 10)

Per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 la mediazione sarà necessaria non più per le controversie superiori a 20.000 euro ma a 50.000 euro.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Il versamento degli importi dovuti può avvenire in numero massimo di tre rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017.
Per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre. Per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (art. 43)

Prorogata al 31 dicembre 2017 la scadenza della sospensione delle ritenute alla fonte. Nello specifico i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
Prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.
Prorogata entro il mese di febbraio 2018 la scadenza degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Prorogati fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene con decreto entro il 16 febbraio 2018. Tali soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Proroga incentivi (art. 44)

Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il credito d'imposta attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Compensazione perdita gettito TARI (art. 45)

Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all’anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo o di TARI-corrispettivo.

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 46)

Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca urbana.
Le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
- esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Le suddette esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
La zona franca comprende anche i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni di cui sopra e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016.

Patent box (art. 56)

I redditi dei soggetti titolari di reddito d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Tali disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano:
- per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Attrazione per gli investimenti (art. 57)

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presentì al momento della fuoriuscita dal regime (art. 58)

In caso di fuoriuscita dal regime di contabilità ordinaria anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta 2017, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta del 24%.

Transfer pricing (art. 59)

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito.
La rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme ai principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori (art. 60)

I proventi derivanti dalla partecipazione, diletta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:
a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% per cento dell'investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’ organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
Le disposizioni in questione si applicano:
- ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nei territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
- ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dal 24 aprile 2017.