Incentivo Occupazione SUD: l'ANPAL chiarisce alcuni dubbi

Con nota del 13 marzo 2017, n. 3016, l’Anpal fornisce chiarimenti in merito ad alcuni quesiti sollevati relativamente all’"Incentivo Occupazione SUD".

In particolare, circa la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, del Decreto 16 novembre 2016, n. 367 - recante "Misura "Incentivo occupazione SUD" - Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017" - l’Anpal precisa che, anche per tale misura agevolativa si rintraccia il concetto della "non obbligatorietà", da parte del datore di lavoro, all’instaurazione del rapporto di lavoro per ammettere il godimento del beneficio; tale disposizione riferita ai termini "senza esservi tenuti" deve essere chiarita rispetto a tutte le ipotesi in cui in capo all’azienda esista l’obbligo di assunzione" (cfr. Circolare Inps n. 137/2012).
L’Anpal conferma, poi, che l’incentivo può trovare applicazione anche per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2017.
Circa il dubbio se nel beneficio in parola rientrano i contratti di lavoro intermittente, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro chiarisce che per quanto riguarda tale tipologia contrattuale, l’incentivo Occupazione Sud è escluso.
Relativamente all’eventuale calcolo dell’incremento occupazionale (oltre de minimis), l’Anpal precisa che, lo stesso è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario (cfr. Circolare Inps n. 41/2017, al punto 7.1).
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come "l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione", nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell’assunzione.
Nel caso di rapporti di apprendistato, l’incentivo - specifica ancora l’Anpal - si applica sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.
Infine, per la determinazione del calcolo della decontribuzione di cui beneficerà il datore di lavoro è necessario fornire all’Inps (tramite apposito modulo di istanza che l’Istituto predisporrà per l’incentivo) l’importo della retribuzione media prevista o effettiva e l’aliquota contributiva datoriale.
L’Inps, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" e di soggetto responsabile della gestione diretta dell’incentivo, entro breve porterà a termine le attività di messa in esercizio delle procedure telematiche con le quali sarà possibile per i datori di lavoro privati interessati presentare l’istanza di ammissione all’"Incentivo Occupazione SUD".