Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 marzo 2017, n. 7662

Agevolazione fiscale - Imposta di registro dell’1 per cento e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa - Articolo 33, comma 3, della legge 388/2000 - Revoca

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. La società G.G. s.r.l. impugnava il provvedimento con cui l'agenzia delle entrate aveva revocato l'agevolazione fiscale richiesta dalla contribuente ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000 per aver omesso di sottoporre ad utilizzazione edificatoria entro il quinquennio il fondo acquistato con atto di compravendita del 27 settembre 2002.

La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria di secondo grado di Bolzano sul rilievo che la mancata utilizzazione edificatoria del fondo entro il quinquennio era dipesa da cause indipendenti dalla volontà della contribuente poiché il comune di Ortisei aveva negato il rilascio della concessione edilizia e solo all'esito del ricorso proposto avanti al TRGA la società aveva potuto ottenere detta concessione e procedere allo sfruttamento edificatorio del fondo acquistato, quando ormai era decorso il termine di cinque anni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a sette motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 33 della legge 388/2000. Sostiene che il fatto che la mancata utilizzazione edificatoria dell'area nel termine di cinque anni dal trasferimento dipendesse da fatto non imputabile alla contribuente non impediva la perdita delle agevolazioni.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 112 del codice di procedura civile in quanto la commissione tributaria di secondo grado ha affermato, con la sentenza impugnata, che la pendenza dinanzi al TRGA di causa relativa al provvedimento amministrativo che impediva di ottenere la concessione edilizia era ostativa alla possibilità per l'ufficio di liquidare le imposte dovute per la perdita delle agevolazioni. Ciò facendo la commissione tributaria di secondo grado ha rilevato un vizio di illegittimità dell'avviso opposto che non era mai stato dedotto dalla ricorrente.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 33 della legge 388/2000 ed all'art. 76 d.p.r. 131/86. Sostiene che la commissione tributaria di secondo grado è incorsa in errore nel ritenere che l'agenzia delle entrate non potesse revocare le agevolazioni e liquidare le imposte dovute per il fatto che pendeva ricorso amministrativo avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia. Ciò in quanto l'ufficio era tenuto a revocare le agevolazioni per non incorrere in decadenza.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 33 della legge 388/2000 per non aver la commissione tributaria di secondo grado considerato che non era sufficiente, per giustificare il ritardo nello sfruttamento edificatorio dell'area, il fatto che il Comune di Ortisei avesse illegittimamente emesso il provvedimento di diniego della concessione poiché occorreva anche dimostrare che il comportamento del Comune era dovuto a colpa.

7. Con il quinto motivo deduce motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., per non aver la commissione tributaria di secondo grado motivato in ordine alla circostanza, da ritenersi essenziale, che era stato il comportamento colpevole del comune ad impedire l'utilizzazione edificatoria dell'area.

8. Con il sesto motivo deduce motivazione insufficiente su un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in quanto la commissione tributaria di secondo grado ha omesso di motivare in ordine alla circostanza che il mancato rispetto del termine di cinque anni per procedere all'utilizzazione edificatoria dell'area era dovuto a fatto imputabile alla contribuente. Invero si sarebbe dovuto considerare che la contribuente non si era attivata tempestivamente per ottenere il rilascio della concessione edificatoria ed inoltre, posto che il fondo risultava intercluso, essa avrebbe dovuto attivarsi per l'esproprio della stradina privata di accesso che costituiva ostacolo al rilascio della concessione edilizia. La mancanza di accesso al fondo costituiva elemento preesistente alla cessione che la parte avrebbe potuto rilevare ancor prima dell'acquisto, sicché avrebbe potuto approntare le misure necessarie ed acquisire dal Comune le dovute informazioni necessarie all'ottenimento della concessione edilizia.

9. Con il settimo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 33 della legge 388/2000 perché ha errato la commissione tributaria di secondo grado nel ritenere che il fatto del mancato rispetto del termine di cinque anni, a causa di un illegittimo provvedimento amministrativo, comportasse necessariamente che dalla sentenza di annullamento di tale provvedimento decorreva un nuovo termine di cinque anni per procedere all'utilizzazione edificatoria dell'area.

10. Osserva la Corte che vanno esaminati per primi ed unitariamente il primo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo in quanto sottendono la medesima questione giuridica ed hanno carattere assorbente degli altri motivi.

Va premesso che le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'art.33, comma 3, della I. n.388 del 2000, rispondendo alla "ratio" di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, devono essere revocate ogni qualvolta si verifichi la mancata edificazione nel quinquennio, salvo che la mancata edificazione sia dipesa da forza maggiore. In generale, causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi per es. lieve ecc. o nelle varie specie in vigilando ecc. (Cass. sez. V n. 13148 del 2016; Cass. sez. V n. 14892 del 2016 ; Cass. sez. V n. 18040 del 2016; Cass. sez. V n. 7067 del 2014; Cass. sez. II n. 17871 del 2003; Cass. sez. III n. 845 del 1995). Nel caso di specie emerge dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che la ricorrente ha trascritto nel corpo del controricorso, che causa ostativa al rilascio della concessione edilizia era costituita dalla riduzione, da parte del comune, di un terzo della volumetria originariamente prevista dallo strumento urbanistico e dal fatto che per accedere al fondo occorreva percorrere una strada di accesso la cui proprietà risultava intestata a privati, tant'è che il comune, dopo la sentenza di condanna emessa dal TRGA, ha avviato la procedura di esproprio della stradina stessa. Nella fattispecie non pare, dunque, esente da prevedibilità la necessità di procedere all'esproprio della strada che, benché ritenuta pubblica, era di fatto intestata a privati. Si trattava di una situazione preesistente all'acquisto, ostativa al rilascio della concessione edilizia, di cui la società avrebbe dovuto essere a conoscenza. Per quanto sopra il ricorso principale deve essere accolto e rimangono assorbiti il secondo, il terzo ed il settimo motivo.

11. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano in considerazione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, all'epoca della proposizione del ricorso originario, in ordine alla fattispecie della forza maggiore e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna la resistente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.