Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7597

Accertamento fiscale - Iscrizione ipotecaria - Riscossione

 

Considerato in fatto

 

F. C. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. del Lazio, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall’Agente della riscossione per mancato pagamento di una cartella di pagamento.

In particolare, la Commissione Regionale - accertato preliminarmente che sia la cartella che il prodromico avviso di accertamento erano stati ritualmente notificati - riteneva che l’opposizione avrebbe dovuto esercitarsi entro il termine di gg.60 dalla notificazione della cartella, a nulla rilevando la mancanza dell’avviso di intimazione ex art. 50, II comma, del d.p.r. n.602/73 Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze non risultando che lo stesso sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente per la riscossione, nella parte in cui si deduce violazione di legge, è fondato alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

a) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.pr. 29 settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.p.r. n.602 cit. la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento;

b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

2.1. Se alla stregua del principio sopra trascritto sub a), l’art. 50, II comma, del d.p.r. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub a). In proposito è, ormai, consolidato l'orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente "non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti" (sentt. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest'ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza).

3. Il secondo motivo, laddove si denuncia una carente ed incongrua motivazione, è, invece inammissibile essendo applicabile al ricorso il nuovo disposto dell’art. 360, I, comma n. 5 c.p.c. mentre la dedotta violazione di legge impinge nell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito in ordine alla rituale notificazione della cartella.

4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria del Lazio, la quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

In accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nei confronti delle altre intimate, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche pelle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.