Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 marzo 2017, n. 38/E

Regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera

In sede di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il Senato della Repubblica ha approvato un Ordine del Giorno con il quale si "impegna il Governo a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall'accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni."

Con l’approvazione del citato O.d.G. il Governo si è impegnato a fornire una definizione di lavoratore frontaliero svizzero in ragione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che periodicamente individua i "Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine".

In proposito si premette brevemente il quadro normativo che disciplina il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dalla attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri svizzeri.

Gli articoli 1 e 2 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, prevedono che "I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta."(articolo 1).

"Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle rimunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni."(articolo 2).

I criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie, stabiliti con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze richiamato dall’ordine del giorno, emesso da ultimo il 4 agosto 2016, prevedono, tra l’altro, che "La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese..."(art. 3).

Tale ripartizione è operata "...dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati .. per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni in questione."(art. 4).

Dalle disposizioni sopra richiamate risulta che la qualificazione di "frontaliero" svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l’Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri "esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni" e non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza.

Ne consegue che solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera.

In tale ultima ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 147 del 2013 (ndr: art. 1, co. 175, della legge n. 147/2013), così come modificata dall’art. 1, comma 690 della legge n. 190 del 2014, applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.

Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero ed, in particolare, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.