Trattamenti pensionistici Inpgi: esteso ai giornalisti il sistema di calcolo contributivo (1/2)

Con circolare n. 2 del 24 marzo 2017, l’Inpgi fornisce chiarimenti su modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici e di applicazione del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, a seguito di alcune importanti modifiche apportate al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO.

Per effetto dell’approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione Inpgi n. 62/2016, da parte dei ministeri vigilanti, sono definitive le misure ivi previste, tra cui:
- l’elevazione del requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- l’introduzione del sistema di calcolo contributivo (L. n. 335/1995);
- l’istituzione di una aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i contratti a tempo determinato.
Al riguardo, il diritto alla pensione di vecchiaia matura quando siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione e risulti compiuta l’età riportata nella sottostante tabella, tenendo conto che dal 2019 il requisito anagrafico previsto sarà adeguato in base alla cd. "speranza di vita":

Anno

Uomini

Donne

2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi


Altresì, per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2017, trova applicazione il sistema di calcolo contributivo (art. 1, L. n. 335/1995). Così, per i giornalisti privi di anzianità contributiva che si iscrivano all’Inpgi a far data dal 1° gennaio 2017, intendendo per tali coloro i quali si iscrivono all’Istituto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in alcuna forma pensionistica obbligatoria, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, co. 18, L. n. 335/1995), che per l’anno 2017 è pari a 100.324,00 euro.
Per quanto riguarda gli adempimenti contributivi è necessario che i datori di lavoro, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2016, acquisiscano una dichiarazione del giornalista attestante l'esistenza o meno di anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 2017. In caso affermativo, sottopongono a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza applicare il massimale; in caso di dichiarazione negativa da parte del giornalista ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso, il prelievo contributivo va applicato alla sola quota di retribuzione sino al massimale annuo.
Quest’ultimo opera per la contribuzione IVS (33%), ivi compresa l'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% (art. 3 ter, L. n. 438/1992) posta a carico del lavoratore, ma non per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale. Il massimale non è frazionabile a livello mensile; ad esso, occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito. I datori di lavoro sottopongono a contribuzione IVS ed alle altre contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo; la parte eccedente, alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale. Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si totalizzano ai fini dell'applicazione del massimale... (continua)