Igiene Ambientale Fise-Assoambiente: Accordo 22/3/2017

Siglato, il giorno 22/3/2017, tra FISE ASSOAMBIENTE, con l’assistenza di FISE, e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, l’accordo su diritti personali e parentali, su permessi e congedi, in sostituzione delle norme del CCNL 21/3/2012 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

Le parti hanno concordato che a far data dalla sottoscrizione del nuovo accordo, i testi degli articoli del CCNL 21/3/2012 relativi:
- ai congedi di maternità e paternità, ai congedi parentali e per la malattia del figlio
- alla tutela di figli e di persone con handicap grave
- ai permessi per eventi familiari gravi
- alla prevenzione e repressione di comportamenti discriminatori, di molestie e violenza nel luogo di lavoro
siano sostituiti dai nuovi articoli contrattuali, che sostanzialmente adeguano la materia alle nuove disposizioni di legge:

Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale
Si tratta di materie disciplinate dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 che ne regola la durata, il prolungamento, il trattamento economico-normativo e previdenziale, l’adozione e l’affidamento che sono equiparati alla maternità/paternità.
Relativamente al congedo parentale, per entrambi i genitori la sua misura complessiva non può eccedere dieci mesi; misura che sale a undici mesi complessivi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi elevabile a sette.
Il congedo parentale può essere fruito su base mensile o plurimensile ovvero su base oraria giornaliera, previa richiesta scritta al datore di lavoro con preavviso di almeno cinque giorni calendariali nel primo caso ovvero con preavviso di almeno due giorni calendariali in caso di utilizzo del congedo su base oraria.

Congedo per malattia del figlio
In caso di malattie del figlio di età non superiore a tre anni entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti a quelli delle malattie stesse.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Il congedo spetta al lavoratore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
A tali congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore; essi spettano anche per le adozioni e gli affidamenti e il relativo periodo è utile ai fini dell’anzianità di servizio ma non delle ferie e delle mensilità supplementari.

Tutela di figli o di persone con handicap grave
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata.
In alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità.
Il dipendente, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno e sia:
- coniuge/parte di una unione civile,
- parente o affine entro il secondo grado,
- parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge/parte di una unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Permessi per eventi e cause particolari
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge/parte di una unione civile, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Una particolare attenzione va data ai permessi solidali e ai congedi per le donne vittime di violenza di genere:

Permessi solidali - Cessione volontaria gratuita di ore di permesso retribuito e ferie
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151, fermo restando il diritto ai riposi giornalieri e settimanali e alle ferie come regolato dal D.Lgs. 8/4/2003, n. 66, i lavoratori possono volontariamente donare/cedere a titolo gratuito ore maturate di permesso retribuito ovvero fino ad un massimo di due giorni maturati della spettanza contrattuale di ferie annuale ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
In particolare, per quanto riguarda le ore oggetto di donazione/cessione, sono quelle, accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a vario titolo dal vigente CCNL ovvero da accordi di secondo livello, comprese le ore accantonate o maturate nell’anno solare precedente la richiesta.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 80, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di tre mesi.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è retribuito con un’indennità pari all'ultima retribuzione globale mensile, con riferimento alle sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di lavoro con le modalità dell’indennità di maternità.
Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie, alle mensilità supplementari, al trattamento di fine rapporto.
La lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo.
La lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.